Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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questa pratica è già inclusa nella convenzione tariffale attualmente in vigore per le prestazioni farmaceutiche (RBP IV/1). La dispensazione parziale/sfusa di antibiotici dovrebbe essere definita in modo corrispondente nella tariffa.
Le ripercussioni si manifestano soprattutto in oneri aggiuntivi ricorrenti derivanti dalla dispensazione di quantità parziali (ovvero dalla suddivisione di imballaggi e blister con la relativa caratterizzazione e documentazione), nonché dalla caratterizzazione, dalla documentazione e dal deposito degli imballaggi aperti. Per garantire la sicurezza dei pazienti e dei medicamenti, le farmacie e i medici dispensanti devono soddisfare ulteriori requisiti (v. n. 3.1.5). In caso di riutilizzo delle rimanenze per altri pazienti, gli accertamenti nell’ambito dell’AIR sulla dispensazione di antibiotici sfusi stimano l’onere aggiuntivo per ogni dispensazione a circa 4,5 minuti, con una riduzione prevista grazie alla routine e agli adeguamenti digitali. Se la dispensazione sfusa fosse prevista a livello di ordinanza anche per altri gruppi di medicamenti, ciò comporterebbe un analogo aumento degli oneri.
Secondo la decisione del Consiglio federale del 25 giugno 2025, la dispensazione di antibiotici sfusi dovrà essere obbligatoria per le farmacie. I costi annuali di attuazione sono stimati a circa 5,1 milioni di franchi. Il processo di dispensazione è più complesso rispetto alla dispensazione in imballaggi originali e comporta un onere aggiuntivo che potrebbe rivelarsi critico, vista la limitatezza delle risorse e la carenza di personale qualificato. Tuttavia, in considerazione dell’interesse pubblico, questo onere supplementare appare in linea di principio ragionevole, in particolare se il disciplinamento riguarda solo gli antibiotici e i requisiti previsti a livello di ordinanza sono proporzionati. Se la dispensazione sfusa fosse prevista a livello di ordinanza anche per altri gruppi di medicamenti, ciò comporterebbe un analogo aumento degli oneri. Non sono previsti oneri una tantum per l’introduzione del disciplinamento. Gli adeguamenti delle soluzioni software (software point of sale [POS] e sistemi d’informazione degli studi medici) possono essere effettuati nell’ambito di aggiornamenti o sviluppi regolari, per esempio nel quadro delle iniziative volte a introdurre la blisterizzazione automatizzata dei medicamenti.
Secondo la decisione del Consiglio federale del 25 giugno 2025, la dispensazione di antibiotici sfusi sarà facoltativa per i medici dispensanti. L’onere aggiuntivo annuale è stimato in circa 2,5 milioni di franchi in caso di attuazione completa. Poiché non è chiaro quanti medici effettueranno volontariamente la dispensazione sfusa, non è possibile quantificare l’onere dell’attuazione facoltativa. Anche in questo caso, l’onere supplementare nella dispensazione può essere determinante. Se la dispensazione sfusa fosse prevista a livello di ordinanza anche per altri gruppi di medicamenti, ciò comporterebbe un analogo aumento degli oneri. Al momento non è chiaro se ci saranno oneri una tantum, ma è probabile che siano necessari adeguamenti dei sistemi POS e dei sistemi d’informazione degli studi medici. Se a livello di ordinanza fosse prevista l’obbligatorietà della dispensazione sfusa anche per i medici dispensanti, ciò avrebbe ripercussioni simili a quelle sopra descritte per le farmacie.
In caso di riutilizzo delle rimanenze dopo una dispensazione sfusa, le farmacie e i medici dispensanti realizzerebbero un fatturato inferiore dalla vendita degli antibiotici, ma potrebbero ottenere entrate maggiori attraverso la rimunerazione degli oneri