Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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Gli sconti negoziati e concessi tra il fabbricante e l’intermediario non sono soggetti all’obbligo di traslazione previsto dalla LAMal. Per i medicamenti dell’elenco delle specialità, i fornitori di prestazioni come le farmacie fatturano all’assicurato o alla sua assicurazione il prezzo di vendita al pubblico indicato nell’elenco delle specialità, al netto di eventuali sconti che devono essere indicati. I fornitori di prestazioni devono infatti fare usufruire l’assicurato o la sua assicurazione degli sconti diretti e indiretti concessi loro da persone o istituzioni che forniscono medicamenti. Una mozione attualmente dibattuta in Parlamento, la mozione Dobler del 27 settembre 2024 (24.4230 Sì a prezzi trasparenti e no al divieto di indicare i prezzi ai clienti delle farmacie per ridurre i costi sanitari) propone di consentire alle farmacie di indicare direttamente il prezzo netto finale, il che richiederebbe un adeguamento dell’ordinanza del 17 ottobre 200193 sulla pubblicità dei medicamenti.
Secondo l’AIR sulla vendita per corrispondenza di medicamenti, nel 2022 il costo totale dei medicamenti in Svizzera è stato di 10,8 miliardi di franchi. Di questi, il 73 per cento è stato finanziato dalle casse malati, mentre il restante 25 per cento è stato pagato direttamente dai pazienti. Nonostante le riduzioni dei prezzi dovute ai riesami dei prezzi dei medicamenti, negli ultimi anni la spesa totale per questi prodotti è aumentata. Le ragioni principali sono il crescente utilizzo di medicamenti e l’introduzione di nuovi medicamenti, spesso molto costosi, nel segmento di prezzo elevato.
In sintesi, si può affermare che un maggiore ricorso alla vendita per corrispondenza offre teoricamente un potenziale di risparmio per le casse malati, in particolare attraverso sconti diretti o indiretti. Allo stesso tempo, permangono alcune criticità in materia di trasparenza dei prezzi, modalità degli sconti e regolamentazione giuridica. Tuttavia, l’impatto effettivo sui costi sanitari complessivi dovrebbe essere limitato.
Rafforzamento dell’approvvigionamento di medicamenti
L’articolo 69b OAMal consente già la rimunerazione di un medicamento importato da un fornitore di prestazioni in caso di mancata disponibilità di un medicamento dell’elenco delle specialità. Per i medicamenti importati, i criteri di efficacia e appropriatezza sono da considerarsi soddisfatti se si tratta di un medicamento con lo stesso principio attivo, le stesse indicazioni e forme galeniche e dimensioni degli imballaggi comparabili.
Per gli assicuratori-malattie ciò significa che i medicamenti potrebbero essere importati da un Paese con prezzi dei medicamenti più elevati ed essere rimunerati dagli assicuratori-malattie. Questa situazione esiste già oggi nel quadro dell’importazione da parte di professionisti nel singolo caso conformemente all’articolo 20 capoverso 2 lettera b e 2bis. Nell’importazione, tuttavia, i fornitori di prestazioni sono tenuti a importare il medicamento al costo più conveniente possibile (art. 69b cpv. 2 OAMal). Si può però anche presumere che, in caso di importazioni di grandi quantità da parte di grossisti secondo il nuovo articolo 20 capoverso 1, il prezzo sarà inferiore a quello praticato per gli acquisti nel singolo caso. Inoltre, i prezzi dei medicamenti in Svizzera tendono a essere più elevati rispetto all’estero. Non è tuttavia escluso un aumento dei costi a carico dell’AOMS. Le modalità di rimunerazione da parte dell’AOMS saranno stabilite nelle ordinanze relative alla LAMal.