Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine

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1.2.2 Soluzioni esaminate ma respinte

Oltre alla soluzione scelta dell’aumento delle aliquote IVA, è stato preso in considerazione anche un aumento delle aliquote dell’imposta federale diretta. In linea di principio anche questa misura soddisferebbe i criteri stabiliti (v. n. 1.2.1). Tuttavia, l’imposta federale diretta rappresenta la fonte di entrate meno prevedibile e meno affidabile (v. n. 1.2.2.1 e 1.2.2.2).

Negli ultimi anni, inoltre, sono state discusse a livello politico diverse possibilità per generare entrate federali supplementari, come ad esempio un’imposta federale sulla sostanza, un’imposta federale sulle successioni o ulteriori imposte sulle transazioni finanziarie.

Il gruppo di esperti incaricato di verificare i compiti e i sussidi ha pure valutato misure sul fronte delle entrate per sgravare strutturalmente il bilancio federale. Nel suo rapporto all’attenzione del Consiglio federale propone, tra l’altro, l’abolizione o la limitazione di diverse agevolazioni fiscali. Tra queste figurano anzitutto l’aumento del carico fiscale sulle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, secondariamente l’abolizione su larga scala delle prestazioni escluse dall’IVA e, infine, l’introduzione di un’imposta sugli utili da sostanza immobiliare a livello federale. Le misure che comportano un aumento minore del gettito fiscale riguardano l’imposta sugli oli minerali e la tassa sul traffico pesante.

Queste fonti di entrate, tuttavia, non soddisfano i criteri stabiliti (v. n. 1.1.2). In particola- re, non potrebbero essere attuate con sufficiente rapidità, non sarebbero appropriate per un finanziamento temporaneo (durata limitata) e in parte le maggiori entrate attese potrebbero essere stimate solo con notevole incertezza. Inoltre, soprattutto nel caso dell’introduzione di nuove imposte, occorrerebbe prevedere tempi più lunghi prima di un’entrata in vigore. Per questo motivo non sono adatte a coprire l’attuale fabbisogno finanziario per uscite supplementari a favore della sicurezza e della difesa della Svizzera.

1.2.2.1 Aumento dell’imposta federale diretta delle persone fisiche (imposta sul reddito)

Senza modifica costituzionale:

La Costituzione federale (Cost.10) limita l’imposizione delle persone fisiche da parte della Confederazione a un massimo dell’11,5 per cento del reddito (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.). Le tariffe dell’imposta federale diretta attualmente in vigore raggiungono questa aliquota massima per i redditi molto elevati. Occorre precisare che, nella determinazione delle aliquote, la Confederazione deve prendere in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali (art. 128 cpv. 2 Cost.). Ciò riguarda in particolare i redditi bassi e medi. La Cost. offre comunque un margine considerevole per aumentare il gettito fiscale. L’onere fiscale medio di tutti i contribuenti, ad esempio, ammonta a circa il 3,3 per cento del reddito imponibile (dati 2022).

10 RS 101