Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine
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Il Parlamento approva il conto del Fondo. Con la regolamentazione contenuta nel capoverso 2, secondo cui, insieme al preventivo, il Consiglio federale trasmette per conoscenza all’Assemblea federale una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo, si intende assicurare che il Parlamento sia informato in qualsiasi momento in merito all’evoluzione del Fondo per gli armamenti.
Art. 9 Durata limitata, valutazione e scioglimento del Fondo per gli armamenti
Cpv. 1
La durata del fondo è limitata a un anno dopo la scadenza dell’aumento dell’IVA. In parte le entrate verranno riscosse in maniera differita, ragione per cui il fondo dovrà continuare a esistere per un anno dopo la scadenza dell’aumento dell’IVA. Ciò consentirà di garantire che le entrate vengano utilizzate in modo adeguato. Inoltre, entro tale termine le risorse potranno essere ridistribuite e il fondo potrà essere sciolto.
Cpv. 2
Se dopo aver effettuato una valutazione il Consiglio federale dovesse giungere alla conclusione che l’esistenza del Fondo per gli armamenti sia opportuna anche al di là del limite temporale e il fondo stesso debba essere mantenuto, presenterà una proposta in tal senso al Parlamento. La valutazione deve essere effettuata almeno due anni prima della scadenza dell’aumento dell’IVA.
Cpv. 3
Se, una volta venuto meno l’aumento dell’IVA secondo l’articolo 196 numero 14 capoverso 6 Cost., il Fondo per gli armamenti dovesse essere mantenuto, esso non potrà più contrarre debiti. Secondo l’articolo 6 capoverso 2 l’entità dell’indebitamento è vincolata ai ricavi netti derivanti all’aumento dell’IVA. Se al momento del suo scioglimento il fondo presenta un saldo positivo, quest’ultimo dovrà essere trasferito al bilancio generale della Confederazione ed essere utilizzato per coprire uscite per l’armamento. Con questo vincolo il Parlamento limita la sua sovranità in materia di preventivo. Dato che le risorse rimaste nel fondo provengono dall’aumento dell’IVA a destinazione vincolata o sono state assegnate al fondo dal bilancio ordinario della Confederazione per finanziare uscite per l’armamento, tali risorse dovranno continuare a essere utilizzate secondo lo scopo definito.
Art. 10 Referendum ed entrata in vigore
La legge sottostà a referendum facoltativo. La legge federale entrerà in vigore solo insieme alla modifica costituzionale concernente l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto.
4.3 Legge sull’IVA
Disposizioni transitorie vigenti
Le disposizioni transitorie applicabili alle modifiche delle aliquote d’imposta sono disciplinate all’articolo 115 della legge sull’IVA (LIVA), in base al quale gli articoli 112 e 113 LIVA si applicano per analogia. In virtù dell’articolo 112 capoverso 3 LIVA, per stabilire