Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine

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Se sono necessarie altre disposizioni di esecuzione, la competenza legislativa del Con- siglio federale discende dalla sua competenza in materia di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.).

L’articolo 34 LPO contiene una speciale competenza esecutiva generale. Nelle se- guenti aree, le competenze legislative che vanno oltre le competenze esecutive gene- rali sono delegate al Consiglio federale:

- Articolo 14 capoverso 9 e 10 AP-LPO (sistema di recapito ibrido): con le modifiche

all’OPO entrate in vigore il 1° aprile 2026, il Consiglio federale ha adempiuto al compito delegatogli di regolamentare il sistema di recapito ibrido.

- Articolo 14a cpv. 1 AP-LPO (valori soglia): se vengono raggiunti determinati valori

soglia, il Consiglio federale può emanare disposizioni che si discostano dalla portata di cui all’articolo 14 AP-LPO. È vincolante la portata minima stabilita dall’articolo 14b AP-LPO.

- Articolo 14b capoverso 4 AP-LPO (procedura di dialogo): la Posta organizza l’ac-

cesso ai servizi in base alle circostanze locali e regionali. Il Consiglio federale può disciplinare l’adeguato coinvolgimento dei Cantoni mediante una procedura di dia- logo.

- Articolo 32a AP-LPO (Emergenza finanziarie del fornitore del servizio universale):

in situazioni di emergenza il Consiglio federale può adottare le misure necessarie a garantire che il servizio universale inerente al traffico dei pagamenti possa essere mantenuto in tutto o almeno in parte. A tal fine, può limitare, sospendere tempora- neamente o trasferire a terzi la fornitura del servizio universale. Può adottare misure volte a proteggere le infrastrutture per il traffico dei pagamenti necessarie alla for- nitura del servizio universale (cpv. 1). Il Consiglio federale regolamenta il sostegno finanziario nell’ambito dei fondi autorizzati (cpv. 2). Ciò include il supporto fornito al fornitore stesso o il compenso per i servizi di terzi coinvolti.

- Articolo 33d AP-LPO (situazioni d’emergenza nei servizi postali e del traffico dei

pagamenti): il Consiglio federale può ora autorizzare il DATEC ad esonerare tem- poraneamente la Posta, su sua richiesta, dall’obbligo di rispettare i requisiti di por- tata, accesso e qualità, in tutto o in parte. Esso regolamenta in dettaglio i requisiti per l’esenzione e la procedura di richiesta.

6.8 Protezione dei dati

La legge riveduta obbliga la Posta a offrire un sistema di recapito ibrido come parte del servizio universale postale (art. 14 cpv. 9 AP-LPO) e a garantire la sicurezza e la riser- vatezza dei dati in questo contesto (art. 14 cpv. 10 AP-LPO). Attualmente ciò è già disciplinato nell’ordinanza (art. 35a e 35f LPO). Il sistema di recapito ibrido è stato in- cluso nel servizio postale universale a partire dal 1° aprile 2026. In una valutazione preliminare del rischio, l’UFCOM ha stabilito che il previsto trattamento esteso di dati personali particolarmente sensibili può comportare un rischio elevato per i diritti fonda- mentali delle persone interessate. La Posta, rispettivamente il gruppo ePost Service