Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine
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6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale
La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Ai sensi degli articoli 32a e 33d AP-LPO, in situazioni di emergenza il Consiglio federale può trasferire a terzi la fornitura delle prestazioni inerenti al servizio universale e com- pensarli finanziariamente per le spese che ne derivano. Nella LPO vigente questa pos- sibilità è già prevista per i servizi postali (art. 12 LPO). L’estensione al servizio univer- sale nel traffico dei pagamenti (art. 33d AP-LPO) e a una crisi finanziaria di PostFinance (art. 32a AP-LPO) implica nuove disposizioni in materia di sussidi ai sensi della legge del 5 ottobre 199062 sui sussidi (LSu).
6.6.1 Importanza dei sussidi per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione
Secondo l’articolo 92 capoverso 2 Cost., la Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Questi servizi comprendono anche il traffico dei pagamenti. Gli articoli 32a e 33d AP-LPO mirano ad assicurare che la Confederazione possa adem- piere a questa responsabilità di garanzia anche in una situazione di emergenza (v. spiegazioni sugli articoli 32a e 33d AP-LPO). In tali situazioni di crisi, il Consiglio fede- rale dovrebbe essere in grado di adottare misure appropriate che possono avere con- seguenze finanziarie per la Confederazione.
6.6.2 Controllo materiale e finanziario dei sussidi, procedura e durata di con-
cessione dei contributi
Il controllo materiale e finanziario dei sussidi sarà oggetto di un accordo di diritto pub- blico stipulato tra il DATEC (con il coinvolgimento dell’AFF) e il beneficiario del sussidio che si trova in una situazione di emergenza. La procedura di concessione dei sussidi dovrà essere basata sui principi di efficienza e trasparenza, ed essere controllata at- traverso un piano di controllo (art. 25 LSu). Tale piano dovrà essere elaborato al mo- mento della concessione del sussidio. I sussidi sono limitati alla durata dell’emergenza. Per quanto riguarda le situazioni di emergenza ai sensi dell’art. 32a AP-LPO, la durata dipende dalle misure di vigilanza ai sensi della legge sulle banche adottate nella spe- cifica situazione di crisi.
6.7 Delega di competenze legislative
In virtù dell’articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
62 RS 616.1