Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/3: Revisione parziale dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL) · 11 pagine
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adeguato del capitale investito. Nell'allora contesto di tassi d'interesse elevati, tale supplemento appariva idoneo a garantire un rendimento accettabile.
A seguito della citata sentenza del Tribunale federale del 2020, un ritorno alla prassi precedente in caso di aumento del tasso di riferimento al 2,25 per cento comporterebbe un calo improvviso del supplemento da 2 punti percentuali a 0,5 punti percentuali. Il reddito netto consentito scenderebbe così improvvisamente dal 4,0 per cento al 2,75 per cento e un eventuale effetto yo-yo causerebbe una notevole volatilità. Per questo motivo si rinuncia a ripristinare tale sistema.
1.3.2 Riduzione del rendimento ammissibile a passi di 0,5 punti percen-
tuali se il tasso di riferimento è pari almeno al 2,25 per cento
Per la riduzione degressiva del supplemento sarebbero ipotizzabili anche incrementi di 0,5 punti percentuali. Tuttavia, questa variante è stata scartata, poiché un eventuale effetto yo-yo comprometterebbe l'obiettivo di livellamento e la sicurezza di pianificazione, anche se in misura minore rispetto alla variante descritta al punto 1.3.1.
1.3.3 Riduzione del rendimento ammissibile per scaglioni di 0,1 punti per-
centuali se il tasso di riferimento è pari almeno al 2,25per cento
È stata presa in considerazione anche una riduzione del limite massimo a passi di 0,1 punti percentuali. Questa variante comporterebbe che ogni variazione del tasso di riferimento richiederebbe automaticamente un adeguamento dell'importo del supplemento ammissibile. Nell'applicazione pratica ciò comporterebbe un frequente e complesso riadeguamento del supplemento, con un corrispondente onere amministrativo e costi aggiuntivi. Inoltre, una tale regolamentazione avrebbe anche un impatto sulla stabilizzazione dell'andamento del reddito ammissibile, poiché un aumento degli adeguamenti favorirebbe maggiori fluttuazioni e potrebbe compromettere la stabilità auspicata dell'andamento dei redditi.
2 Commento ai singoli articoli
Art. 10. Pigione abusiva dovuta a un reddito sproporzionato o a un prezzo
di acquisto manifestamente eccessivo
Poiché ora l'articolo 10 OLAL definisce il reddito netto massimo consentito sul capitale proprio, appare logico adeguare la terminologia anche nel titolo. Invece che al «prezzo di acquisto manifestamente eccessivo», come finora, questo articolo fa riferimento alla «pigione abusiva dovuta a un reddito sproporzionato o a un prezzo di acquisto manifestamente eccessivo».
Art. 10, cpv. 1
Nella sua prima parte, l'articolo 269 CO stabilisce che le pigioni sono abusive se dall’oggetto locato se ne ricava un reddito eccessivo. Questa sistematica legislativa viene ripresa nel nuovo capoverso 1 dell'articolo 10 OLAL e precisata nel senso che un reddito è considerato eccessivo se il canone di locazione è superiore alla somma dei costi