Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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zionale, per imporre a qualsiasi ente precedentemente impegnato in attività di produzione di adottare le misure necessarie;
(b) sostegno mirato alla riduzione delle emissioni di gas serra o di altre forme di inquinamento derivanti dalla fornitura o dall’uso di energie fossili, compreso il sostegno alla ricerca e allo sviluppo;
(c) sostegno mirato a comunità o gruppi di popolazione a basso reddito, isolati o vulnerabili, anche quando tale sostegno è finalizzato a:
(i) garantire la disponibilità di trasporti pubblici, compreso il trasporto aereo e marittimo verso aree remote o periferiche, se non è disponibile un’al ternativa ragionevole a basse emissioni per fornire servizi equivalenti, oppure
(ii) ridurre le disparità di accesso all’energia e di costo dell’energia tra i gruppi sociali e le regioni geografiche;
(d) scorte pubbliche od obbligatorie di energie fossili per migliorare la sicurezza energetica;
(e) sostegno temporaneo alle operazioni di pronto intervento, soccorso o ricostru zione in seguito a eventi imprevisti che causano danni significativi alla Parte in questione, come disastri naturali, emergenze o crisi, comprese gravi diffi coltà o instabilità economiche;
(f) approvvigionamento di energia per la fornitura di servizi pubblici essenziali per la formazione e la sanità, o di servizi umanitari e di emergenza;
(g) sostegno limitato nel tempo per consentire la produzione di elettricità neces saria a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico interno della Parte in questione nell’ambito della transizione verso un maggiore uti lizzo delle energie rinnovabili; e
(h) sostegno dell’attività di pesca biologicamente sostenibile di una Parte, a con dizione che non superi complessivamente39:
(i) lo 0,5 per cento delle catture marine globali secondo i dati FAO più re centi per i Paesi in via di sviluppo oppure lo 0,05 per cento per i Paesi sviluppati, e
(ii) l’1 per cento del consumo interno totale di energie fossili di quella Parte per i Paesi in via di sviluppo oppure lo 0,5 per cento per i Paesi sviluppati.
3. Nessuna disposizione del presente capitolo impedisce a una Parte di mantenere dei sussidi per adempiere agli obblighi internazionali esistenti, quali la Convenzione re lativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 194440, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, firmata a Vienna il 18 aprile 196141, e la Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno42, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868. Una Parte può mantenere la detassazione dei carburanti per la na
39Nel caso del Costa Rica, si applica l’allegato XI (Convenzioni istituzionali specifiche a
una Parte contraente).