Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Capitolo 4 Sussidi per le energie fossili

Art. 4.1 Obiettivo

L’obiettivo del presente capitolo è quello di regolamentare e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi in modo da mitigarne l’impatto negativo sull’ambiente e con tribuire agli sforzi globali tesi a ridurre rapidamente le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dal consumo di tali energie. Il presente capitolo mira, tra le altre cose, a sostenere la transizione globale verso le energie rinnovabili e le energie pulite, a contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibili, ad aumentare la trasparenza e a promuovere gli obiettivi della Convenzione sul clima30 e dell’Accordo di Parigi31, an che proseguendo gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Art. 4.2 Campo d’applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai sussidi per le energie fossili di cui all’articolo 4.3 (Definizioni) paragrafo 2.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo si applica ai sussidi per la produzione o il consumo di prodotti che, sebbene siano ottenuti da energie fossili, non sono uti lizzati come fonte di energia.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo si applica all’assegnazione di unità nel sistema di scambio di quote di emissioni di una Parte.

4. Nessuna disposizione del presente capitolo si applica agli appalti pubblici.

Art. 4.3 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per «energie fossili» s’intendono i vettori energetici derivati da resti di antiche forme di vita vegetale e animale, come il carbone, il gas naturale e il petrolio, come indicato nell’allegato VII (Elenco dei beni considerati energie fossili).

2. S’intende sussistere un «sussidio per le energie fossili» qualora:

(a)(1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di una Parte (di seguito: «governo») accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:

(i) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad es. sovvenzioni, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi od obbligazioni (ad es. garanzie su prestiti),

30 RS 0.814.01

31 RS 0.814.012