Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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(e) invito alle banche multilaterali di sviluppo (BMS) e al Fondo monetario inter nazionale (FMI) ad aumentare il loro sostegno a una riforma dei sussidi per le energie fossili, sotto forma ad esempio di sostegno finanziario, assistenza tec nica, sviluppo di capacità e consulenza strategica;

(f) cooperazione tecnica, ad esempio attraverso la condivisione delle informa zioni e lo svolgimento di attività di sviluppo delle capacità con organizzazioni internazionali e della società civile, così da facilitare e sostenere le Parti non contraenti a sviluppare e applicare approcci basati su buone prassi volti ad abolire i sussidi per le energie fossili dannosi, aderendo ad esempio alle norme stabilite nel presente capitolo;

(g) sostegno e invito alle Parti non contraenti a sottoporsi e partecipare, su base volontaria, a meccanismi di auto-riesame o di valutazione tra pari offerti dalle organizzazioni internazionali, al fine di contribuire all’identificazione e alla riforma dei sussidi per le energie fossili dannosi;

(h) sforzi per aumentare la trasparenza dei sussidi per le energie fossili a livello globale, ad esempio sostenendo e incoraggiando le Parti non contraenti a di chiarare i sussidi per le energie fossili notificandoli agli organismi internazio nali nella misura appropriata, e collaborando allo sviluppo e all’adozione di standard internazionali per la trasparenza; e

(i) qualsiasi altra misura di cooperazione appropriata.

Art. 4.8 Assistenza per lo sviluppo delle capacità

1. Se è in grado, una Parte si adopera per assistere le altre Parti con capacità limitate o esigenze specifiche ad adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolo, tra cui, ma non esclusivamente, l’elaborazione di misure che consentano di svolgere effica cemente i compiti richiesti per disciplinare, abolire o notificare i sussidi per le energie fossili.

2. Se è in grado, una Parte si adopera per assistere le Parti non contraenti con capacità limitate o esigenze specifiche a riformare i loro sussidi per le energie fossili, con l’obiettivo di facilitare l’adesione di tali Parti al presente Accordo.

Art. 4.9 Trasparenza

1. Ciascuna Parte notifica alle altre Parti qualsiasi sussidio per le energie fossili:

(a) introdotto, mantenuto o esteso secondo l’articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili) paragrafo 2;

(b) mantenuto secondo l’articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sus sidi per le energie fossili) paragrafo 3;

(c) a cui si rimanda nell’articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sus sidi per le energie fossili) paragrafo 5; e

(d) introdotto, mantenuto o esteso secondo l’articolo 4.6 (Eccezioni specifiche).