Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

2. Ciascuna Parte include nelle notifiche di cui al paragrafo 1 le seguenti informa zioni:

(a) la denominazione del sussidio e delle leggi, dei regolamenti o delle politiche in base a cui viene concesso;

(b) l’obiettivo generale o lo scopo del sussidio, comprese eventuali modifiche; (c) l’importo unitario del sussidio in valuta locale o, nei casi in cui questo non sia possibile, l’importo totale o annuale preventivato per il sussidio. Per quanto riguarda i sussidi concessi conformemente all’articolo 4.5 (Divieto e inseri mento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili) paragrafo 2, deve essere incluso l’importo aggregato annuale iscritto a bilancio per tali sussidi;

(d) la forma del sussidio (concessione, prestito, agevolazione fiscale, ecc.);

(e) il destinatario o i destinatari previsti;

(f) la durata del sussidio o altri limiti temporali a esso collegati;

(g) qualsiasi informazione disponibile che dimostri la mitigazione delle emissioni di gas serra, se pertinente; e

(h) per un sussidio notificato secondo il paragrafo 1 lettera (d), la compatibilità di tale sussidio con la politica climatica di tale Parte.

3. Ciascuna Parte fornisce informazioni consolidate sulle misure che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 4.3 (Definizioni) capoverso 2 lettera (b) numero (iii), ma che non offrono alcun vantaggio sull’uso delle energie fossili perché la SCRM non è al di sotto dell’impegno della Parte. Tali informazioni comprendono: (a) l’identificazione delle leggi, dei regolamenti o delle politiche in base a cui viene concessa la misura;

(b) l’obiettivo generale o lo scopo della misura, se esistente;

(c) l’importo unitario del finanziamento in valuta locale;

(d) la forma della misura;

(e) il destinatario o i destinatari previsti;

(f) la durata della misura o altri limiti temporali a essa collegati; e

(g) le informazioni necessarie per calcolare la SCRM relativa alla misura in que sitone.

4. Qualsiasi notifica o informazione fornita in virtù del presente capitolo non pregiu dica l’eventuale coerenza della misura con il presente Accordo o qualsiasi altro ac cordo internazionale, incluso l’ASMC45.

5. Ciascuna Parte fornisce alle altre Parti le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e le informazioni consolidate di cui al paragrafo 3 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte. Successivamente, ogni due anni, in caso venga introdotto un nuovo sussidio o una nuova misura o venga modificato un sussi dio o una misura, ciascuna Parte aggiorna le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e le

45 RS 0.632.20, allegato 1A.13