Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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3. Per «misurazione standardizzata del prezzo del carbonio» (Standardised Carbon Rate Measurement, SCRM) s’intende il prezzo netto totale applicato alle emissioni di anidride carbonica (CO2) dovute all’uso di energie fossili risultanti da strumenti poli tici che aumentano o diminuiscono il prezzo del CO2, comprese le tasse sul carbonio e sull’energia. Le imposte sul valore aggiunto e gli effetti sui prezzi delle direttive sui prodotti e sulla produzione non sono inclusi nel calcolo della SCRM.
Art. 4.4 Meccanismo SCRM
1. Ciascuna Parte può scegliere se avvalersi o meno del meccanismo SCRM previsto nel presente articolo.
2. Una Parte che intende avvalersi del meccanismo SCRM assume un impegno SCRM, notificandolo:
(a) quando tale Parte notifica il completamento delle procedure di ratifica, accet tazione o approvazione secondo l’articolo 8.3 (Entrata in vigore) paragrafo 1 o quando deposita il proprio strumento di adesione secondo l’articolo 8.6 (Adesione) paragrafo 4 lettera (a); oppure
(b) dopo l’entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte, previa approva zione del Comitato misto.
3. Per ciascuna Parte che si avvale del meccanismo SCRM:
(a) l’impegno SCRM di tale Parte è indicato nell’allegato X (Elenco di impegni
– Sussidi per le energie fossili); e
(b) l’impegno SCRM di tale Parte deve essere conforme agli obiettivi climatici di tale Parte, anche a quelli stabiliti nell’ambito dell’Accordo di Parigi33. Le Parti si adoperano per aumentare il livello di ambizione dei propri impegni SCRM così da riflettere gli sviluppi della propria politica climatica.
4. Una Parte può aumentare il proprio impegno SCRM in qualsiasi momento notifi cando tale aumento a tutte le Parti. Un’altra Parte può chiedere al Comitato misto, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica da parte di tutte le Parti, di confermare che il nuovo impegno SCRM costituisce un aumento del livello di ambizione. In as senza di tale richiesta, o se fornisce tale conferma, il Comitato misto aggiorna l’alle gato X (Elenco di impegni – Sussidi per le energie fossili) conformemente all’arti colo 6.2 (Compiti del Comitato misto) per incorporare tale modifica.
Art. 4.5 Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili
1. Le Parti non introducono e non mantengono alcun sussidio per le energie fossili elencato nell’allegato IX (Elenco dei sussidi per le energie fossili vietati).