Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

(ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad es. con incentivi fiscali quali crediti d’imposta)32,

(iii) un governo fornisca beni o servizi diversi da infrastrutture generali ov vero proceda all’acquisto di beni,

(iv) un governo effettui dei versamenti a un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più fun zioni tra quelle illustrate alla lettera (a)(1)(i–iii), che di norma spettereb bero al governo, e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi;

oppure

(a)(2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai

prezzi; e

(b) venga conferito un vantaggio, ad esempio se:

(i) il contributo finanziario, o il sostegno al reddito o ai prezzi, è destinato principalmente alle seguenti attività economiche: esplorazione, estra zione, raffinazione, lavorazione, produzione, stoccaggio, trasporto, tra sporto in condotte, distribuzione, commercio o commercializzazione di energie fossili, e riduce i costi di tali attività o aumenta i ricavi trattenuti dagli attori implicati («sussidio per la produzione»),

(ii) il contributo finanziario, o il sostegno al reddito o ai prezzi, è finalizzato principalmente alla produzione o alla fabbricazione di prodotti elencati nell’allegato VIII (Elenco dei beni considerati energie fossili) e riduce il costo della produzione o fabbricazione oppure aumenta i ricavi trattenuti dagli attori implicati, a condizione che tali prodotti siano creati o fabbri cati prevalentemente attraverso la combustione di energie fossili con conseguenti emissioni superiori ai limiti specificati nell’allegato VIII (Elenco dei beni considerati energie fossili) («sussidio per la creazione o fabbricazione di prodotti energetici considerati energie fossili»), oppure

(iii) il contributo finanziario, o il sostegno al reddito o ai prezzi, riduce il costo dell’uso delle energie fossili («sussidio per il consumo»). Se una Parte si avvale del meccanismo SCRM di cui all’articolo 4.4 (Meccanismo SCRM), si ritiene che sia stato conferito un vantaggio nella misura in cui, a seguito di tale contributo finanziario, o sostegno al reddito o ai prezzi, la SCRM scenda al di sotto dell’impegno assunto dalla Parte in questione secondo l’allegato X (Elenco di impegni – Sussidi per le energie fossili).

32 Secondo le disposizioni dell’articolo XVI GATT 1994 (nota all’articolo XVI) e le dispo sizioni degli allegati da I a III dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensa tive, non sarà considerato sussidio l’esenzione, in favore d’un prodotto esportato, dei dazi doganali o delle tasse che gravano sul prodotto congenere, quando sia destinato al con sumo interno; né il rilascio di tali dazi o tasse, fino a una somma pari a quelle dovute o pagate.