Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

vigazione marittima, a meno che uno strumento internazionale vincolante non ne con senta la tassazione, fatto salvo il riesame della questione da parte del Comitato misto secondo l’articolo 4.10 (Riesame).

4. Per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo d’applicazione del presente capitolo, una Parte può invocare l’articolo 1.8 (Eccezioni relative alla sicurezza) solo se il presente articolo non è applicabile.

Art. 4.7 Cooperazione generale

1. Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione per attuare il presente capi tolo, per rafforzare le capacità congiunte e individuali al fine di intraprendere una riforma dei sussidi per le energie fossili e di promuovere l’importanza di tale riforma presso le Parti non contraenti, a sostegno degli sforzi internazionali profusi per affron tare il cambiamento climatico.

2. Di conseguenza – nella misura appropriata e in funzione delle proprie risorse – le Parti cooperano tra di loro, con le Parti non contraenti e nell’ambito di fori internazio nali per riformare i sussidi per le energie fossili, al fine di disciplinare e abolire i sus sidi dannosi. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

(a) scambio di informazioni ed esperienze in relazione allo sviluppo di buone prassi sulle politiche di riforma, ad esempio attraverso discussioni, workshop, programmi e progetti di collaborazione, condivisione di informazioni, analisi congiunte e lo scambio di esperti;

(b) iniziative congiunte per far avanzare una riforma dei sussidi per le energie fossili all’interno dell’OMC, ad esempio nell’ambito dell’esame delle politi che commerciali, presso il Comitato dell’OMC per il commercio e l’ambiente (Committee on Trade and Environment), durante le discussioni strutturate in materia di commercio e sostenibilità ambientale, nonché attraverso dichiara zioni ministeriali congiunte;

(c) iniziative congiunte per far avanzare una riforma dei sussidi per le energie fossili nell’ambito dei processi, delle organizzazioni e delle agenzie delle Nazioni Unite, ad esempio del Programma delle Nazioni Unite per l’am biente (UNEP), della Convenzione sul clima43, dell’Accordo di Parigi44 e dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (compresi gli obiettivi di svi luppo sostenibile delle Nazioni Unite);

(d) iniziative congiunte e rafforzamento della cooperazione in favore di una ri forma dei sussidi per le energie fossili nell’ambito degli accordi di cui all’ar ticolo 4.6 (Eccezioni specifiche) paragrafo 3;

43 RS 0.814.01

44 RS 0.814.012