Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
2. Le Parti non introducono nuovi sussidi per le energie fossili, tranne quando:
(a) l’importo aggregato annuale dei sussidi per le energie fossili in vigore, intro dotti da tale Parte dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, non supera il limite de minimis di 1 milione di diritti speciali di prelievo (DSP)34 o un altro limite concordato dal Comitato misto; e
(b) i sussidi per le energie fossili che rientrano nel limite de minimis di cui alla lettera (a) non sono elencati nell’allegato IX (Elenco dei sussidi per le energie fossili vietati).
3. Ciascuna Parte abolisce o inserisce nel proprio Elenco i sussidi per le energie fossili a cui non si applica il paragrafo 2 e non introduce modifiche a politiche che aumentino un sussidio esistente per le energie fossili inserito nell’Elenco o amplino il gruppo di beneficiari ammissibili35. I sussidi per le energie fossili inseriti nell’Elenco di una Parte sono indicati nell’allegato X (Elenco di impegni – Sussidi per le energie fossili).
4. Ciascuna Parte riesamina periodicamente i sussidi per le energie fossili riportati nell’Elenco al fine di valutarne l’eventuale abolizione.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai sussidi per la produzione relativi al petrolio36 (voci SA 2707 e 2709–2710) e al gas (voce SA 2711) di cui all’allegato VII (Elenco dei beni considerati energie fossili), se tali sussidi sono concessi sotto forma di rinun cia a entrate fiscali secondo l’articolo 4.3 (Definizioni) paragrafo 2 lettera (a)(1)(ii). Si precisa che sono applicabili gli obblighi di cui all’articolo 4.7 (Cooperazione gene rale), 4.9 (Trasparenza) e 4.10 (Riesame).
Art. 4.6 Eccezioni specifiche
1. Le Parti riaffermano il loro impegno a perseguire gli obiettivi della Convenzione sul clima37, gli obiettivi dell’Accordo di Parigi38 e il raggiungimento delle emissioni nette pari a zero attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra provenienti da energie fossili e la transizione dalle energie fossili verso energie più pulite e rinnova bili.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo impedisce a una Parte di introdurre o mantenere sussidi che contribuiscono in modo significativo a raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi politici:
(a) sostegno alla disattivazione di impianti di sfruttamento delle energie fossili, purché tale disattivazione comporti una riduzione della capacità di estrazione delle energie fossili e a condizione che la Parte abbia utilizzato tutti i mezzi ragionevoli a sua disposizione, conformemente alla propria legislazione na
34Ai fini della presente disposizione, tale importo è espresso in DSP costanti 2024.
35Si precisa che gli aumenti dell’importo totale di un sussidio derivanti esclusivamente
dall’aumento dell’offerta e della domanda di energie fossili e non dalla modifica di leggi, regolamenti o politiche pertinenti, non sono considerati un aumento dei sussidi esistenti attraverso cambiamenti di politiche.
36Si precisa che i sussidi per la produzione secondo il presente paragrafo sono destinati
principalmente alle attività economiche elencate all’articolo 4.3 (Definizioni) paragrafo 2 lettera (b)(i).