Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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(b) migliorare i potenziali benefici commerciali e i vantaggi competitivi derivanti dall’utilizzo di prestazioni ambientali a scopi di marketing; e
(c) consentire ai consumatori, alle imprese e ad altri portatori d’interesse di ope rare scelte più sostenibili mettendo a loro disposizione informazioni affidabili sugli aspetti riguardanti le prestazioni ambientali di beni e servizi.
Art. 5.4 Linee guida per i programmi volontari di etichettatura ecologica
1. Nell’intenzione di elaborare e attuare programmi volontari di etichettatura ecolo gica caratterizzati da alta integrità e alta qualità, le Parti promuovono le seguenti Linee guida basate su principi generali47:
(a) un’etichetta ecologica fornisce informazioni veritiere, non fuorvianti, affida bili, comparabili, fondate e verificabili sugli aspetti ambientali di beni e ser vizi;
(b) un’etichetta ecologica fornisce informazioni che permettono di riconoscere, in un modo rilevante per il mercato, i beni e i servizi con caratteristiche mi gliori sotto il profilo ambientale;
(c) se del caso, un’etichetta ecologica punta a un approccio olistico, considerando anche aspetti diversi dall’impatto ambientale, in modo da sostenere altri obiet tivi di sviluppo sostenibile;
(d) un’etichetta ecologica si fonda su e tiene conto di informazioni scientifiche e tecniche derivanti da una metodologia consolidata;
(e) un’etichetta ecologica è elaborata e attuata mediante processi equi e traspa renti. Durante la fase di elaborazione i portatori d’interesse hanno accesso a informazioni rilevanti e appropriate, fatta salva la tutela dei requisiti legali nazionali applicabili in materia di protezione delle informazioni confidenziali. I sistemi devono essere liberi da influenze illecite e, se del caso, dare la pos sibilità a una gamma diversificata ed equilibrata di portatori d’interesse di par tecipare al processo di elaborazione e attuazione di un’etichetta ecologica;
(f) un’etichetta ecologica segue un approccio il meno restrittivo possibile per il commercio e non crea inutili barriere commerciali;
(g) un’etichetta ecologica non discrimina beni o servizi in base alla loro origine;
(h) un’etichetta ecologica rispetta gli standard, le raccomandazioni o le linee guida internazionali pertinenti, favorisce l’armonizzazione delle buone prassi ed evita sovrapposizioni con gli standard e gli strumenti internazionali;
(i) se del caso, i criteri per l’assegnazione di un’etichetta ecologica e le regole per le categorie di prodotti tengono conto dell’idoneità allo scopo e dei livelli di prestazione;
47 Per maggiore chiarezza, si precisa che le Linee guida di cui al presente articolo non sono giuridicamente vincolanti.