Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
(j) un’etichetta ecologica punta a promuovere le buone prassi e a migliorare, nell’arco del tempo, le prestazioni ambientali. Se del caso, i criteri per l’asse gnazione dell’etichetta ecologica e le regole per le categorie di prodotti sono fissati con un periodo di validità predefinito e rivisti prima della fine di tale periodo;
(k) un’etichetta ecologica prende in considerazione gli impatti ambientali più si gnificativi del ciclo di vita di un prodotto. Se del caso, si basa su considera zioni multidimensionali e di economia circolare;
(l) ove possibile e senza incidere negativamente sulle prestazioni ambientali, le metodologie previste da un programma di etichettatura ecologica mirano a ridurre al minimo i costi e le difficoltà che affrontano le imprese nei processi di conformità; e
(m) se un’etichetta ecologica richiede una verifica o una certificazione da parte di terzi, tale verifica o certificazione è eseguita da un organo accreditato indi pendente, in base a standard, linee guida e raccomandazioni internazionali pertinenti e riconosciute.
Art. 5.5 Organi di contatto nazionali
1. Ciascuna Parte designa un organo di contatto nazionale e lo notifica per scritto alle altre Parti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quella Parte.
2. Ciascuna Parte notifica prontamente alle altre Parti qualsiasi cambiamento concer nente il proprio organo di contatto nazionale.
3. Gli organi di contatto nazionali si riuniscono su base annua, o secondo quanto al trimenti concordato dalle Parti, utilizzando modalità appropriate, tra cui la posta elet tronica o la videoconferenza.
4. Le responsabilità di ciascun organo di contatto nazionale comprendono:
(a) adoperarsi nella misura del ragionevole per informare tutti i portatori d’inte resse all’interno del territorio della propria Parte dell’esistenza e della dispo nibilità degli organi di contatto nazionali;
(b) diffondere le Linee guida e pubblicarle utilizzando modalità appropriate, tra cui comunicazioni online;
(c) cooperare con i portatori d’interesse, se del caso, in merito all’applicazione delle Linee guida;
(d) rispondere alle domande e alle richieste sulle Linee guida provenienti da altri organi di contatto nazionali e da altri portatori d’interesse che operano sul ter ritorio della propria Parte;
(e) cooperare con altri organi di contatto nazionali, se del caso, su questioni rela tive alle Linee guida, ad esempio condividendo buone prassi ed esperienze;
(f) facilitare l’interazione tra i portatori d’interesse e gli operatori delle etichette ecologiche direttamente coinvolti; e