Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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(g) riferire al Comitato misto, o a qualsiasi organo sussidiario che possa essere costituito per occuparsi delle etichette ecologiche, in merito alle proprie atti vità e alle risposte alle richieste presentate in virtù del presente articolo.

5. Mentre un organo di contatto nazionale esamina una richiesta presentata in virtù del paragrafo 4, tutte le questioni relative alla stessa sono mantenute confidenziali, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure nazionali della Parte in que stione. Se del caso, l’organo di contatto nazionale può rendere pubblica la sua risposta a qualsiasi richiesta ricevuta in virtù del paragrafo 4.

6. Nell’esaminare le richieste presentate in virtù del paragrafo 4, un organo di contatto nazionale può:

(a) chiedere il parere delle autorità competenti, di comunità imprenditoriali, di organizzazioni non governative e di esperti;

(b) consultare l’organo di contatto nazionale di un’altra Parte; e

(c) chiedere indicazioni al Comitato misto.

Art. 5.6 Cooperazione

1. Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione come meccanismo di imple mentazione del presente capitolo nonché di potenziamento degli obiettivi e benefici di quest’ultimo.

2. La cooperazione, anche bilaterale o plurilaterale, può essere avviata con tutti i mezzi che le Parti ritengono opportuni. Ove possibile e opportuno, le Parti cercano di integrare la cooperazione esistente, anche attraverso valutazioni volontarie tra pari, sviluppo di capacità e formazione, tenendo conto delle attività pertinenti delle orga nizzazioni regionali e internazionali.

3. Tutte le attività di cooperazione previste dal presente capitolo sono soggette alla disponibilità di risorse finanziarie, umane e di altro tipo, nonché alle leggi e ai rego lamenti applicabili delle Parti coinvolte.

Art. 5.7 Consultazioni

1. Il capitolo 7 (Composizione delle controversie) non si applica alle questioni deri vanti dal presente capitolo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, una Parte può chiedere di consultare un’altra Parte per favorire la comprensione o affrontare questioni specifiche o prassi generali nell’am bito del presente capitolo. L’altra Parte considera tale richiesta con la debita atten zione. Se le consultazioni non si svolgono all’interno del Comitato misto, quest’ultimo ne viene informato.