Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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(f) se del caso, chiedere il parere di rappresentanti o gruppi non governativi e di organizzazioni internazionali su qualsiasi questione che rientri nelle funzioni del Comitato misto; e
(g) prendere, nell’esercizio delle proprie funzioni, ogni altro provvedimento con venuto dalle Parti.
3. Il Comitato misto può costituire, fondere o sciogliere organi sussidiari. Può sotto porre questioni a qualsiasi organo sussidiario per ricevere un parere, esaminare le que stioni sollevate e adottare le decisioni proposte dagli organi sussidiari. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, gli organi sussidiari operano nell’ambito di un mandato stabilito dal Comitato misto.
Art. 6.3 Riunioni e Regolamento procedurale del Comitato misto
Il Comitato misto si riunisce entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, di norma ogni due anni o secondo gli intervalli altrimenti concordati dalle Parti. Le riunioni del Comitato misto sono presiedute a turno da una delle Parti o come altrimenti concordato dalle stesse.
2. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione straordinaria ha luogo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversamente convenuto dalle Parti. Dietro domanda di una Parte, la riunione si svolge in un formato che consenta la partecipazione virtuale.
3. La Parte che presiede una riunione del Comitato misto fornisce il supporto ammi nistrativo necessario per la riunione e i risultati alle altre Parti.
4. Il Comitato misto svolge i propri compiti servendosi dei mezzi che ritiene più ap propriati, tra cui la posta elettronica o la videoconferenza.
5. Il Comitato misto stabilisce il Regolamento procedurale per lo svolgimento dei propri compiti durante la prima riunione o quando altrimenti concordato dalle Parti.
Art. 6.4 Procedura decisionale del Comitato misto
1. Il Comitato misto prende le decisioni previste dal presente Accordo e formula, per consenso, raccomandazioni su qualsiasi questione che rientri nel suo ambito di com petenza. Si considera che il Comitato misto abbia preso una decisione per consenso se nessuna delle Parti rappresentate alla riunione durante la quale è presa la decisione vi si oppone.
2. Qualora il Comitato misto ritenga che una questione riguardi esclusivamente al cune Parti, può prendere decisioni o raccomandazioni relative a tale questione unica mente per consenso di dette Parti. Tali decisioni o raccomandazioni hanno effetto solo per le Parti interessate.
3. Se una Parte ha accettato una decisione del Comitato misto subordinandola all’adempimento dei requisiti giuridici nazionali, la decisione entra in vigore alla data in cui l’ultima Parte notifica al Depositario l’adempimento dei requisiti giuridici na zionali, a meno che la decisione stessa non specifichi una data successiva. Il Comitato