Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti per cui sono soddisfatti i requisiti giuridici nazionali.

4. Se la legislazione nazionale di una Parte lo consente e se è così deciso dal Comitato misto, tale Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto fino a quando la decisione entra in vigore per la stessa Parte.

Art. 6.5 Funzionamento degli organi sussidiari

1. Ogni organo sussidiario agisce per consenso.

2. Le riunioni di ciascun organo sussidiario sono presiedute a turno da un rappresen tante di ciascuna Parte, salvo diversamente convenuto dalle Parti.

3. Ciascun organo sussidiario comunica al Comitato misto i risultati di ogni singola riunione.

4. Ciascun organo sussidiario organizza e svolge il proprio lavoro servendosi dei mezzi che ritiene più appropriati, tra cui la posta elettronica o la videoconferenza.

Art. 6.6 Cooperazione e attuazione dell’Accordo

1. Le Parti cooperano nella misura opportuna e necessaria per facilitare l’attuazione del presente Accordo e per massimizzare i vantaggi che ne derivano, tenendo conto delle rispettive esigenze e risorse. Le attività di cooperazione possono comprendere:

(a) scambi di informazioni, dialoghi o riunioni;

(b) attività congiunte per promuovere il presente Accordo, anche al fine di am pliare la partecipazione allo stesso; e

(c) altre attività concordate dalle Parti.

2. Le Parti possono definire i dettagli delle attività di cooperazione in accordi non vincolanti.

3. In relazione alle loro attività di cooperazione, le Parti possono prendere in consi derazione le attività dalle organizzazioni internazionali competenti e, se del caso, coordinarsi con queste ultime.

4. Tutte le attività di cooperazione previste o intraprese ai sensi del presente Accordo sono soggette alla disponibilità di risorse e alle leggi, ai regolamenti e alle politiche delle Parti. I costi delle attività di cooperazione sono sostenuti secondo le modalità stabilite dalle Parti.

5. Ciascuna Parte si adopera, in conformità con le proprie leggi, regolamenti e prassi, a informare e, se del caso, consultare o includere in altro modo i portatori d’interesse o le comunità partner in merito all’attuazione del presente Accordo. Tale impegno dovrà includere i rappresentanti delle popolazioni indigene o qualsiasi altro portatore d’interesse, secondo quanto previsto dagli obblighi nazionali o internazionali di una Parte.