Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 38Fedlex · Progetto
Art. 6.7 Riesame generale
1. Il Comitato misto effettua un riesame generale dell’Accordo, al fine di valutarne il funzionamento e di svilupparlo, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e succes sivamente secondo quanto concordato dalle Parti, ma di norma ogni cinque anni. L’in tervallo tra i riesami generali non supera i sette anni.
2. Lo svolgimento dei riesami generali coincide di norma con le riunioni ordinarie del Comitato misto.
3. Nell’effettuare un riesame generale secondo il paragrafo 1, il Comitato misto con sidera in particolare:
(a) l’attività di tutti gli organi sussidiari costituiti ai sensi del presente Accordo;
(b) le esperienze delle Parti nell’attuazione dell’Accordo;
(c) i progressi raggiunti nell’ampliamento della partecipazione al presente Ac cordo;
(d) i contributi richiesti a rappresentanti, gruppi o comunità non governative rile vanti;
(e) gli sviluppi rilevanti nei fori internazionali; e
(f) altri sviluppi rilevanti come l’applicazione di misure di protezione commer ciale in relazione ai prodotti ambientali contemplati nel presente Accordo.
4. Nell’ambito dei riesami generali, il Comitato misto vaglia le modalità di promo zione degli obiettivi dell’Accordo, anche attraverso l’avvio di negoziati tra le Parti al fine di aggiungere al presente Accordo ulteriori norme e meccanismi commerciali che contribuiscano a lottare contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambien tali. Ad esempio, tali argomenti possono includere misure non tariffarie legate agli obiettivi di sostenibilità.
5. Al termine di un riesame generale, il Comitato misto può presentare alle Parti pro poste di emendamento del presente Accordo o di modifica degli allegati del presente Accordo, comprese le relative appendici, conformemente all’articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto).
Art. 6.8 Organi di contatto
1. Ciascuna Parte designa un organo di contatto generale per facilitare le comunica zioni tra le Parti su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, nonché altri or gani di contatto secondo quanto previsto dal presente Accordo.
2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, ciascuna Parte notifica per scritto alle altre Parti i propri organi di contatto designati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte. Ciascuna Parte notifica i propri organi di contatto designati a un’altra Parte per la quale il presente Accordo entra in vigore in una data successiva entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per tale altra Parte.
3. Ciascuna Parte notifica prontamente alle altre Parti qualsiasi cambiamento concer nente il proprio organo di contatto.