Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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3. Gli arbitri sono nominati in considerazione dell’importanza di rispettare la diver sità.

4. Se entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un tribunale arbitrale non sono stati nominati tutti gli arbitri, una delle Parti in causa può chiedere al Segretario generale della corte permanente d’arbitrato (Permanent Court of Arbi tration, PCA) di procedere alle nomine necessarie entro 30 giorni dalla data in cui quest’ultimo riceve tale richiesta.

5. Nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo, il Segretario gene rale della PCA può richiedere alle Parti in causa e agli arbitri le informazioni che ritiene necessarie e fornire alle Parti in causa, e se del caso agli arbitri, l’opportunità di presentare le loro opinioni nel modo che ritiene più opportuno.

Art. 7.9 Qualifiche degli arbitri

1. Tutti gli arbitri:

(a) hanno competenze o un’esperienza pertinente in uno o più dei seguenti settori: diritto, commercio internazionale, questioni ambientali, altre questioni con template dal presente Accordo o composizione di controversie sorte nell’am bito di accordi internazionali; e

(b) sono indipendenti e imparziali, operano in particolare a titolo individuale e non hanno alcuna affiliazione a, né ricevono istruzioni da una Parte in causa o da terzi, né si sono occupati del caso a qualsiasi titolo.

2. Almeno un arbitro dispone di competenze o esperienza pertinente in materia am bientale e almeno uno in materia di commercio internazionale, a meno che le Parti in causa non concordino che tali competenze o esperienza non siano necessarie alla luce dell’ambito della controversia.

3. Salvo diversamente convenuto dalle Parti in causa, il presidente del tribunale arbi trale non può avere la cittadinanza di una delle Parti in causa o di una terza Parte né la residenza abituale in una delle Parti in causa.

Art. 7.10 Condotta, ricusazione e sostituzione degli arbitri

1. Un potenziale arbitro comunica per scritto alle Parti in causa qualsiasi informa zione che possa far sorgere dubbi fondati sulla sua imparzialità o indipendenza. Per tutta la durata dell’incarico l’arbitro è tenuto a comunicare tali informazioni non ap pena ne viene a conoscenza.

2. Tutti gli arbitri devono rispettare le norme di condotta stabilite nel Regolamento procedurale.

3. Un arbitro può essere ricusato conformemente a quanto previsto nel Regolamento procedurale se le circostanze danno adito a dubbi fondati sulla sua conformità al pre sente capitolo o al Regolamento procedurale.

4. Se un arbitro deve essere sostituito nel corso del procedimento arbitrale, viene no minato un arbitro sostituto secondo quanto previsto all’articolo 7.8 (Composizione del tribunale arbitrale).