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Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3
3Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è esclusivamente calcolato in funzione del tempo impiegato ed è riscosso un emolumento di 85 franchi per mezz’ora.
Art. 8 Riduzione o condono
1Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente per:
a. prestazioni che rispondono a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;
b. informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.
2Allorché l’assoggettato è indigente, è applicabile il diritto cantonale, sempre che non si tratti di una procedura dinanzi a un’autorità federale.
Art. 12 cpv. 1 e 3
1L’incasso degli emolumenti, dei disborsi e degli emolumenti da versare, come emolumenti per solleciti e interessi moratori, è retto dal diritto cantonale o, se si tratta di una procedura dinanzi a un’autorità federale, dall’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
1 RS 172.042.110
2 RS 172.041.1
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