Progetto

Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

3Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è esclusivamente calcolato in funzione del tempo impiegato ed è riscosso un emolumento di 85 franchi per mezz’ora.

Art. 8 Riduzione o condono

1Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente per:

a. prestazioni che rispondono a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;

b. informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.

2Allorché l’assoggettato è indigente, è applicabile il diritto cantonale, sempre che non si tratti di una procedura dinanzi a un’autorità federale.

Art. 12 cpv. 1 e 3

1L’incasso degli emolumenti, dei disborsi e degli emolumenti da versare, come emolumenti per solleciti e interessi moratori, è retto dal diritto cantonale o, se si tratta di una procedura dinanzi a un’autorità federale, dall’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

1 RS 172.042.110

2 RS 172.041.1

2026-... «%ASFF_YYYY_ID»