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Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a)
Prestazioni degli uffici dello stato civile
Il rilevamento di dati (art. 7, 8 e 8a OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non è soggetto a emolumenti, fatto salvo il seguente numero 14.
Fr.
I. Divulgazione di dati dello stato civile
L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione
della divulgazione presentata dall’ufficio dello stato civile all’au-
torità di vigilanza
1. Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile
secondo gli articoli 47–47b OSC
1.1 Estratti del registro dello stato civile, salvo i documenti di cui ai30
numeri 1.2 e 1.3 1.2 Certificati e attestazioni concernenti un evento di stato civile, un 30–85 fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona 1.3 Certificato di famiglia o certificato di unione domestica, rilascio50
del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documenta-
zione
2. Certificato relativo allo stato di famiglia e all’atto di famiglia regi-.
strati – emolumento di base80
– supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel docu-10
mento – copia del certificato relativo allo stato di famiglia e all’atto di30
famiglia
3. Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato
civile
3.1 Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi
– sulla base di un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto,85
per mezz’ora – per chiarire la propria discendenza conformemente all’arti-40
colo 268c capoverso 3 CC tramite il servizio cantonale preposto all’informazione, per mezz’ora – ricerca su determinate persone (p. es. ricerche genealogiche),85
per mezz’ora