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Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 3 (art. 4 cpv. 1 lett. c)
Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero
Fr.
I. Scambio di dati tra la Svizzera e l’estero
1 Documenti di stato civile esteri
1.1 Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri
Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e l’autentica-
zione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi
d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato ci-
vile, se tali operazioni possono essere effettuate dal personale
della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall’intervento
di terzi sono rimborsate come disborsi.
1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una
semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per
mezz’ora85
2 Documenti di stato civile svizzeri
Per l’ottenimento di documenti dello stato civile svizzeri non è ri-
scosso alcun emolumento
II. Ricevimento di dichiarazioni
L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concer-
nenti le condizioni e gli effetti giuridici (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC)
3. Dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso
3.1 Dichiarazione concernente il cognome (art. 12, 13, 13a, 14a, 37,100
37a OSC) fatta indipendentemente da un altro evento di stato civile
da documentare
3.2 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso,
dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1
OSC)85
3.3 Consenso del rappresentante legale, se deve essere ottenuto separatamente (art. 14b cpv. 2 OSC)50
4. Ulteriori dichiarazioni 4.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 6 OSC)170
4.2 Consenso del rappresentante legale, se deve essere ottenuto separatamente (art. 11 cpv. 4 OSC)50