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Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 3 (art. 4 cpv. 1 lett. c)

Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero

Fr.

I. Scambio di dati tra la Svizzera e l’estero

1 Documenti di stato civile esteri

1.1 Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e l’autentica-

zione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi

d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato ci-

vile, se tali operazioni possono essere effettuate dal personale

della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall’intervento

di terzi sono rimborsate come disborsi.

1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una

semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per

mezz’ora85

2 Documenti di stato civile svizzeri

Per l’ottenimento di documenti dello stato civile svizzeri non è ri-

scosso alcun emolumento

II. Ricevimento di dichiarazioni

L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concer-

nenti le condizioni e gli effetti giuridici (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC)

3. Dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso

3.1 Dichiarazione concernente il cognome (art. 12, 13, 13a, 14a, 37,100

37a OSC) fatta indipendentemente da un altro evento di stato civile

da documentare

3.2 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso,

dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1

OSC)85

3.3 Consenso del rappresentante legale, se deve essere ottenuto separatamente (art. 14b cpv. 2 OSC)50

4. Ulteriori dichiarazioni 4.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 6 OSC)170

4.2 Consenso del rappresentante legale, se deve essere ottenuto separatamente (art. 11 cpv. 4 OSC)50