Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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4.1 Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

Ingresso

Il diritto elvetico in materia di telecomunicazioni si fonda sull’articolo 92 della Costitu- zione federale del 18 aprile 1999 (Cost.)48 della Confederazione Svizzera. Su tale base costituzionale poggiano tutti gli ambiti necessari alla funzionalità dell’infrastruttura per l’intero settore delle telecomunicazioni. Il legislatore ha così disciplinato nella LTC non solo l’offerta di servizi di telecomunicazione e l’organizzazione del mercato delle tele- comunicazioni, ma ha anche emanato numerose prescrizioni relative a risorse (fre- quenze, elementi di indirizzo) e infrastrutture (impianti, canalizzazioni di cavi).

Le misure di protezione previste dalla revisione in oggetto e relative alla resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione si fondano in larga misura su tale base costituzio- nale. Le disposizioni proposte si concentrano sulla sicurezza tecnica dell’infrastruttura di telecomunicazione. Dovrebbero inoltre contribuire all’indipendenza strutturale della Svizzera e dunque alla garanzia della sicurezza interna ed esterna. È pertanto giustifi- cato basare la revisione in oggetto, e in particolare l’articolo 48a segg., anche sull’arti- colo 173 capoverso 2 Cost.

La protezione dalle minacce informatiche non comprende però soltanto l’infrastruttura di telecomunicazione, ma anche i servizi che sono forniti attraverso di essa e, in ultima istanza, anche la popolazione in quanto utente di tali servizi. Mentre le basi costituzio- nali di cui all’articolo 92 e 173 capoverso 2 Cost. prevedono la protezione dell’infra- struttura di telecomunicazione e della sicurezza e indipendenza della Svizzera, le di- sposizioni a tutela degli utenti devono fondarsi anche sull’articolo 97. Tale competenza consente alla Confederazione di emanare misure a protezione dei consumatori e funge da base per il rilascio delle disposizioni a tutela dei giovani e dei consumatori previste in particolare agli articoli 6a, 6b nonché 46a.

Art. 1 Scopo

Cpv. 1

La LTC ha lo scopo di offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di ser- vizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. Sul piano della regolamentazione crea inoltre le condizioni quadro necessarie a tale scopo. Nell’ottica del crescente pericolo che le minacce informatiche rappresentano, tale obiettivo può essere garantito solo se si tiene debitamente conto dell’aspetto della sicurezza tecnica in relazione alle infrastrutture di telecomunicazione e ai servizi forniti tramite esse. Lo scopo primario della LTC deve dunque essere com- pletato, integrando al capoverso 1 l’aspetto della sicurezza. In questo modo, popola- zione ed economia potranno contare non solo su servizi di telecomunicazione di qualità elevata, ma anche sull’uso di servizi più sicuri. L’aspetto della sicurezza, nel frattempo divenuto essenziale, va inteso in senso tecnico e operativo. Come sinora, i fornitori in particolare non devono effettuare alcuna verifica dei contenuti, in quanto essi riman- gono protetti dal principio del segreto delle telecomunicazioni (cfr. art. 43 LTC e art. 13 cpv. 1 Cost., art. 321terdel Codice penale del 21 dicembre 193749[CP]).

48 RS 101

49 RS 311.0