Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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vigente, operatori importanti come i fornitori di servizi di accesso a Internet o certi gestori o proprietari di impianti di telecomunicazione non possono essere registrati; per l’esecuzione e la valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni è però fondamentale poterlo fare. La creazione di questa nuova possibilità di registrazione dovrebbe colmare tale lacuna.

3.2 Questioni di attuazione

Le misure di sicurezza previste per le infrastrutture di telecomunicazione e in caso di rischi geopolitici derivano dal «5G toolbox» dell’UE44. Pertanto queste devono essere comunque prese in considerazione per i fornitori attivi a livello internazionale. Inoltre si basano su standard internazionali. Si parte quindi dal presupposto che la loro implementazione sarà semplice.

Nel settore della comunicazione d’emergenza, la regolamentazione si basa soprattutto sugli standard internazionali. Lo standard per creare una ESInet proviene dall’organizzazione ETSI (v. cap. 2), che ha coinvolto i rappresentanti del settore nel processo di standardizzazione45. Le misure in merito alla soluzione di ripiego minima si basano sul modello di riferimento del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) per le chiamate d’emergenza46. Nel relativo progetto era rappresentato anche il settore.

Le misure in materia di protezione dei consumatori non contengono disposizioni che possono impedire od ostacolare l’esecuzione tramite mezzi elettronici. Lo stesso vale anche per l’opzione proposta di bloccare i numeri di telefono e i nomi di dominio. Tuttavia, la consulenza alle persone responsabili dell’educazione dei giovani dovrebbe essere offerta presso i punti vendita dell’operatore Internet, per telefono o tramite un modulo online/chat bot. In tutti i casi, non è necessario alcun contatto con le autorità e nella maggior parte dei casi la consulenza può avvenire attraverso i canali di vendita già esistenti dei fornitori di servizi di accesso a Internet.

Per quanto riguarda le prescrizioni sul cablaggio all’interno degli edifici si parte dal presupposto di una facile attuazione. Le prescrizioni devono basarsi sulle attuali linee guida tecniche dell’UFCOM47, elaborate da un gruppo di lavoro del settore e disponibili in formato elettronico. Nel caso di procedure di vigilanza, si cercherà il più possibile di ricorrere al trattamento elettronico.

44 EU (2020)

45 ETSI (2025)

46 DATEC e CDDGP (2022)

47 UFCOM (2012)