Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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Vista la nuova struttura, il tenore materiale del capoverso 3 vigente dev’essere traspo- sto nel capoverso 4. In futuro l’UFCOM potrà, sulla base del capoverso 3, registrare le persone che sottostanno alla LTC che non usano risorse gestite dall’UFCOM, in parti- colare al fine di consentire l’esecuzione della legislazione, la vigilanza su di essa e sull’elaborazione della statistica o la valutazione della legge. Le persone interessate sono, ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1, tenute a fornire le informazioni necessarie ai fini della registrazione. In tale ambito, l’UFCOM deve in particolare poter registrare i fornitori di accessi a Internet o anche, ad esempio, i principali fornitori di programmi radiofonici e televisivi, a condizione che siano rilevanti ai fini dell’esecuzione e della valutazione del diritto in materia di telecomunicazioni. Inoltre, possono essere registrati dall’UFCOM anche i proprietari o gli esercenti di cavi in fibra ottica (i cosiddetti fornitori di darkfiber, ossia fibra ottica spenta) e gli esercenti o proprietari di impianti di teleco- municazione che concedono in uso la propria infrastruttura ad altri fornitori e non allac- ciano edifici.

Con questa nuova possibilità di registrazione, non si aggiungono nuovi diritti o obblighi sul piano materiale per gli attori in questione, i quali sono già oggi disciplinati dal diritto delle telecomunicazioni. L’estensione della possibilità di registrazione consente però all’UFCOM di ottenere un quadro completo degli operatori di mercato rilevanti e, grazie a una base dati esaustiva, di svolgere i propri compiti in modo adeguato.

I soggetti che sono esclusivamente proprietari o gestori di impianti di telecomunica- zione o di canalizzazioni per cavi, utilizzati per collegare edifici mediante servizi di te- lecomunicazione, non sono interessati dal capoverso in questione. Ad essi si applica l’obbligo di annuncio ai sensi dell’articolo 4a.

Cpv. 4

Le informazioni in merito ai fornitori, esercenti o proprietari registrati devono poter es- sere raccolte in una lista, la quale deve comprendere in particolare i servizi offerti e gli impianti di telecomunicazione. Con la precisazione secondo cui l’UFCOM può pubbli- care la lista delle persone registrate, viene abrogato l’obbligo di pubblicare tale lista. Tuttavia, come sinora l’UFCOM dovrà continuare, per ragioni di trasparenza, a pubbli- care tale lista, rinunciandovi unicamente qualora non vi sia alcun interesse alla pubbli- cazione.

Cpv. 5

Il Consiglio federale deve poter prevedere deroghe alla registrazione. Sono ipotizzabili in particolare situazioni in cui un fornitore richieda per un breve periodo elementi di indirizzo o frequenze concesse in licenza per la fornitura di un servizio di telecomuni- cazione e fornisca i servizi solo nell’ambito dell’articolo 2 LTC. Tali prestazioni di servizi autonome non dovrebbero essere registrate dall’UFCOM, in particolare se le risorse necessarie alla loro fornitura sono limitate a un breve periodo (ad es. durata di un fe- stival musicale).

Art. 4a Obbligo di annuncio

Cpv. 1

Al fine di definire in modo preciso e completo lo Stato attuale del potenziamento dell’in- frastruttura di telecomunicazione, occorre definire le informazioni da rilevare. Concre- tamente, si tratta di impianti di telecomunicazione con cui gli edifici sono collegati