Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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mediante tecniche di telecomunicazione e che, sia di fatto che in via teorica, sono uti- lizzabili per la fornitura di un servizio di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 let- tera b.
Per ottenere tali informazioni occorre stabilire chi deve metterle a disposizione, e so- prattutto garantire che l’UFCOM possa entrare in contatto con le persone interessate. Per evitare confusione e rilevare tutte le infrastrutture – anche quelle inattive – occorre estendere l’obbligo di annuncio sia ai proprietari sia agli esercenti dei rispettivi impianti di telecomunicazione.
Per ottenere la visione d’insieme degli attori che operano sul mercato delle telecomu- nicazioni svizzero cui mira l’articolo 4, vanno registrate dall’UFCOM anche le imprese con obbligo di annuncio ai sensi dell’articolo 4a.
Cpv. 2
È compito del Consiglio federale stabilire la forma e il contenuto dell’obbligo di annuncio e della registrazione di tali attori, nonché stabilire disposizioni, affinché la lista dei pro- prietari o degli esercenti contenga informazioni complete e aggiornate.
Art. 6a Blocco dell’accesso a telefonia e Internet
Cpv. 1
I fornitori di servizi di telecomunicazione in Svizzera sono tenuti a identificare i propri clienti in conformità con le disposizioni di legge in materia di sorveglianza. Per quanto concerne il vigente obbligo di blocco imposto ai fornitori di servizi di telecomunicazione, la limitazione alle offerte senza abbonamento si è rivelata nella pratica insufficiente. Il problema di un’identificazione errata, o non documentata in maniera conforme ai requi- siti di vigilanza, al momento dell’inizio del rapporto con il cliente, si presentava origina- riamente soprattutto nel caso delle offerte mobili (telefonia vocale o accesso Internet) con credito prepagato (prepaid). Spesso si sono verificati casi di identificazione errata o non conforme alle norme a causa di negligenza o di comportamenti ingannevoli da parte degli utenti. Questo è anche stato il motivo dell’introduzione di tale disposizione, il cui ambito di applicazione è limitato a questi casi.
Dall’entrata in vigore della disposizione è emerso che gli stessi problemi si presentano, soprattutto per le autorità di perseguimento penale, anche in relazione ad altre offerte, ad esempio quelle di telefonia fissa con fatturazione (postpaid).
Al fine di sottrarsi a un possibile perseguimento penale, le persone che non vogliono essere identificate usano per le offerte postpaid anche documenti falsificati. Grazie agli strumenti digitali, è sempre più facile e veloce creare documenti di qualità incredibil- mente realistica: l’intelligenza artificiale in particolare offre nuove, inaspettate possibilità in tale campo. Inoltre, vengono anche utilizzati mezzi di pagamento ottenuti illegal- mente o tali da rendere difficile, se non impossibile, la loro tracciabilità.
Per i motivi esposti, l’adeguamento in questione estende il campo di applicazione a tutti i rapporti contrattuali e trova ora applicazione indipendentemente dalle modalità di fat- turazione o dalla categoria di numeri (fissi o mobili) coinvolti. Con l’estensione a possi- bili casi d’applicazione non sono però creati nuovi diritti o obblighi per i fornitori di servizi di telecomunicazione.