Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Lett. a
La lettera a prevede un blocco qualora, a fini di identificazione nei confronti del fornitore, sia stata usata un’identità fittizia (cfr. n. 1) o l’identità di una persona non coinvolta e senza il suo consenso (cfr. n. 2). La lettera corrisponde alla regolamentazione vigente, la quale prevede già in entrambi i casi un blocco delle offerte (postpaid). La lettera a viene riformulata e ristrutturata a causa dell’estensione del campo di applicazione.
Lett. b
In particolare, in alcuni casi i fornitori con sede all’estero che offrono ai propri clienti all’estero l’accesso a telefonia e Internet potrebbero non essere tenuti a procedere a un’identificazione, né in base a prescrizioni valide a livello nazionale né ai sensi delle disposizioni della legge federale del 18 marzo 201651 sulla sorveglianza della corri- spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT). Dal punto di vista di un fornitore con sede all’estero, quelle della LSCPT sono disposizioni di uno Stato estero. Anche se nel Paese in cui ha sede il fornitore non esistono affatto disposizioni in materia, o se quelle esistenti non sono comparabili a quelle vigenti in Svizzera, i fornitori devono bloccare l’accesso. I fornitori che non attuano i blocchi rischiano, nell’ambito di procedimenti di vigilanza, di perdere il diritto di mettere a disposizione dei propri clienti numeri svizzeri per i servizi di telecomunicazione. Inoltre, detti fornitori rischiano una sanzione amministrativa. Sono considerate equivalenti le disposizioni che prevedono l’identificazione degli utenti sulla base di documenti ufficiali come in Svizzera. La lettera b corrisponde, come la lettera a, alla regolamentazione vigente, la quale viene ripresa invariata nella disposizione riorganizzata.
Lett. c
La lettera c tiene conto del fatto che spesso dall’estero non si può, o non si riesce, a trasmettere alle autorità elvetiche le informazioni concernenti l’identificazione degli utenti entro tempi utili. Questo anche se nel Paese in cui viene fornito l’accesso esiste un obbligo equivalente a quello previsto dal diritto svizzero. Contrariamente alla lettera b, l’identificazione nel Paese in cui viene fornito l’accesso corrisponde, in termini di portata e qualità, alle disposizioni in materia di sorveglianza vigenti in Svizzera. A causa delle disposizioni in materia di protezione dei dati, spesso i dati personali non possono essere trasmessi oltre confine. A tale scopo occorre piuttosto seguire le vie previste dalle procedure internazionali di assistenza giudiziaria, le quali in genere durano a lungo. In questo caso, i fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso fino all’avvenuta trasmissione dei dati ai sensi della procedura di assistenza giudiziaria in- ternazionale prevista a tal fine. Sulla base delle informazioni trasmesse è quindi possi- bile verificare se sussistano, se del caso, i presupposti per il blocco di cui alle lettere a e b. Qualora fosse il caso, il blocco va mantenuto; qualora nessuna delle due condizioni sia riunita, il blocco va rimosso.
Cpv. 2
In caso di blocco ai sensi del capoverso 1, le autorità di perseguimento penale compe- tenti devono accertarsi che non avvenga alcun blocco se il numero di telefono o ac- cesso a Internet in questione è oggetto di un mandato di sorveglianza da parte del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica- zioni (Servizio SCPT). Le autorità competenti devono accertarsene nella misura in cui
51 RS 780.1