Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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che offrono anche servizi di telecomunicazione. Di conseguenza, gli articoli interessati sono elencati concretamente al capoverso 1.
La precisazione «per la fornitura di servizi di telecomunicazione» nell’ambito del con- cetto di impianto di telecomunicazione, alla lettera a, è importante: limita la cerchia degli interessati alle imprese del mercato delle telecomunicazioni. Ad esempio, i proprietari di apparecchi di radiocomunicazione mobile che ne concedono l’uso a terzi sono così esclusi dalla cerchia delle persone interessate (ad es. i genitori che lasciano usare al loro figlio un telefono cellulare). Al contrario, una fibra ottica spenta, concessa in uso a un fornitore di servizi di telecomunicazione, costituisce un impianto di telecomunica- zione destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione e il suo proprietario ha gli stessi diritti e doveri in relazione a tale fibra ottica che hanno i fornitori di servizi di telecomunicazione in relazione alle fibre ottiche di loro proprietà.
Sia per quanto concerne la lettera a sia per quanto concerne la lettera b, è determinante che gli impianti di telecomunicazione o le canalizzazioni di cavi possano essere usati da terzi per fornire servizi di telecomunicazione.
Cpv. 2
Qualora dovesse emergere che, ai fini di una concorrenza efficace nella fornitura di servizi di telecomunicazione, debbano valere altri diritti o obblighi da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione e, per analogia, per i proprietari o i gestori di impianti di telecomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione o di canalizzazioni di cavi, il Consiglio federale può prevederlo a livello di ordinanza.
Art. 4 Registrazione
Cpv. 1 e 2
In occasione dell’ultima revisione della LTC, l’obbligo generale di annuncio era stato sostituito dalla registrazione esclusiva di quei fornitori di servizi di telecomunicazione che, per la fornitura di servizi di telecomunicazione, utilizzano frequenze di radiocomu- nicazione per cui è necessaria una concessione o usano elementi d’indirizzo gestiti a livello nazionale. Questa possibilità va mantenuta ed è ancora prevista ai capoversi 1 e 2 della disposizione. Nella pratica, però, l’approccio che era stato scelto si è rivelato insufficiente: non consente infatti alle autorità esecutive di avere una visione d’insieme degli attori del mercato delle telecomunicazioni. Una tale visione d’insieme è indispen- sabile per ragioni di trasparenza (cfr. art. 12a) e di vigilanza (cfr. art. 58), per redigere un rapporto di valutazione (v. art. 3a) e stilare la statistica ufficiale delle telecomunica- zioni (cfr. art. 59 cpv. 2) o come base per la valutazione del diritto in materia di teleco- municazioni (v. art. 59 cpv. 2bislett. c). Inoltre, in particolare nel potenziamento dell’in- frastruttura, nel contesto del progetto di legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga LSBL50 sono emerse nuove necessità in materia di conoscenza del mercato. In tale ambito si impone un adeguamento delle disposizioni in materia di registrazione. La disposizione va rinumerata a seguito dell’estensione della possibilità di registrazione dell’UFCOM, mentre i precedenti capoversi 1 e 2 non necessitano di modifiche.
Cpv. 3
50 Cfr. Procedure di consultazione concluse - 2025: https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/4/cons_1.