Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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sia loro noto lo stato della sorveglianza in corso. In tali casi viene consultato il Servizio SCPT.
Art. 6b Revoca e blocco di numeri di telefono e nomi di dominio
Cpv. 1
Spesso i numeri di telefono vengono usati per attività fraudolente. I malintenzionati uti- lizzano i numeri geografici, spesso appartenenti alla zona di prefisso del luogo di resi- denza delle (potenziali) vittime, come mezzo di contatto che ispira fiducia, simulando così una provenienza svizzera. Attraverso questi contatti e spacciandosi per altre per- sone (ad es. fingendo di essere un dipendente della filiale regionale della banca della vittima), i malviventi inducono spesso le vittime a compiere atti che comportano ingenti perdite patrimoniali. Al fine di combattere attivamente tale fenomeno, il nuovo arti- colo 6b introduce una nuova possibilità di blocco rapida ed efficiente.
Il blocco di cinque giorni proposto in caso di fondato sospetto di una presunta frode ai sensi dell’articolo 146 CP costituisce un provvedimento preventivo volto a evitare che altre persone cadano vittime di tale schema fraudolento. L’obiettivo è quello di ostaco- lare l’operato dei responsabili e interrompere le azioni in corso (cosidd. Crime Disrup- tion). Non si tratta di un procedimento penale contro tali forme di frode, bensì di una misura di tutela per gli utenti dei servizi di telecomunicazione volta anche a impedire l’uso improprio di elementi di indirizzo. I danni causati da attività fraudolente mediante numero di telefono si verificano rapidamente e in gran numero se non si riesce a bloc- care in breve tempo l’accesso al numero chiamante utilizzato. Il modo di procedere può essere adattato o replicato senza grossi sforzi quando gli autori del reato si rendono conto che un’azione in corso non sta più procurando loro alcun bottino. Un danno cau- sato, in particolare una perdita di patrimonio o di dati, è in genere irreparabile ed è difficile perseguire gli autori di reati se essi operano a livello internazionale. La rapidità nell’apporre un blocco è pertanto il fattore determinante per proteggere i consumatori da tali pericoli. Affinché sia possibile bloccare un numero si deve essere in presenza di un sospetto fondato come al capoverso 2 (v. spiegazioni seguenti). Il blocco avviene ad opera dei fornitori di servizi di telecomunicazione, su indicazione di fedpol.
Cpv. 2
Poiché nell’ambito di tali forme di truffe informatiche non sono usati solo numeri di te- lefono, ma anche nomi di dominio, l’ordine di blocco deve valere anche per nomi di dominio svizzeri, a condizione che a tale proposito siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. Anche ai gestori del registro competenti sono imposti obblighi.
Il meccanismo previsto ai capoversi 1 e 2 mira a rispondere all’esigenza di un inter- vento rapido, efficiente e mirato nella lotta contro le minacce informatiche, dando così anche seguito alle richieste della mozione Götte (24.4393). Tale mozione chiede che non siano più solo il phishing o i malware ad essere presupposti per il blocco tecnico e amministrativo del dominio ai sensi dell’articolo 15 segg. ODIn, ma anche ulteriori fat- tispecie di rilevanza penale (ad es. tutti i reati e i crimini, compresi i tentativi di com- pierne). Nell’ottica del principio di legalità, sarebbe problematico dare seguito a tale richiesta all’interno dell’ODIn ed estenderla a tutte le fattispecie di reati e di crimini.
Le misure immediate previste all’articolo 15 segg. ODIn volte a bloccare nomi di domi- nio si applicano solo nel contesto della criminalità informatica intesa come phishing o