Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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componenti sicure sia nella progettazione che nella gestione delle loro infrastrutture di telecomunicazione e perseguire una strategia di diversificazione (cfr. art. 48b). Come ultima risorsa, il Consiglio federale dovrebbe inoltre avere la possibilità di adottare mi- sure in caso di aggravamento della situazione geopolitica (cfr. art. 48c).

Art. 3 Definizioni

Lett. d Impianti di telecomunicazione

Il completamento della definizione di impianti di telecomunicazione all’articolo 3 let- tera d con il concetto di software tiene conto dei costanti progressi tecnologici e dell’in- tegrazione, nel frattempo «onnipresente», dei software negli impianti di telecomunica- zione. Un software può avere effetti non trascurabili sulla conformità degli impianti di telecomunicazione, poiché consente un controllo totale sull’impianto in cui è integrato. Offre al produttore la flessibilità necessaria per ampliare le funzionalità del proprio pro- dotto o per risolvere eventuali problemi tramite un semplice aggiornamento che può essere messo a disposizione degli utenti. In tal caso sono intesi software che possono avere ripercussioni sulla conformità ai requisiti essenziali. L’OIT comprende già diverse disposizioni concernenti i software contenuti negli impianti radio. Con l’inserimento del termine «software» nella definizione di impianti di telecomunicazione, viene ora chiarito anche per questi ultimi che il software è considerato parte integrante degli stessi.

Art. 3a Diritti e obblighi di proprietari e gestori di impianti di telecomunicazione o

canalizzazioni di cavi

Cpv. 1

Il nuovo articolo 3a consente di colmare una lacuna creatasi nella LTC a causa dei nuovi modelli commerciali e dell’utilizzo del concetto di fornitore di servizi di telecomu- nicazione. L’articolo tiene conto del fatto che l’ampliamento delle reti di telecomunica- zione (in particolare le reti di accesso) può avvenire anche ad opera di imprese che non offrono loro stesse servizi di telecomunicazione, ma noleggiano unicamente l’in- frastruttura per la trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione di informazioni per conto di terzi («puri fornitori di infrastrutture di telecomunicazione»). In tale contesto pare logico che, nella creazione di collegamenti di telecomunicazione, non dovrebbe contare se l’impresa che effettua l’allacciamento fornisce anche servizi di telecomuni- cazione, o se questi vengono forniti da un’altra impresa. La disposizione chiarisce che ai proprietari e ai gestori di impianti di telecomunicazione destinati alla fornitura di ser- vizi di telecomunicazione (cfr. lett. a) o ai proprietari di canalizzazioni di cavi (cfr. lett.

b) si applicano, ai sensi della presente legge, gli stessi diritti e obblighi relativi a infra- strutture di telecomunicazione analoghe previsti per le imprese che gestiscono le stesse infrastrutture ma offrono anche servizi di telecomunicazione. Una disparità di trattamento fra questi due tipi di impresa non è mai stata nell’intento della legislazione sulle telecomunicazioni. La precisazione si è resa necessaria a causa della crescente diffusione del modello commerciale della «gestione di reti in fibra ottica inattiva».

Sono esemplari le lacune e le relative necessità di chiarificazione agli articoli 35, 35a, 35b, 36, 36a e 37, illustrate al capitolo 5 (impianti di telecomunicazione). Queste pre- scrizioni si rivolgono a imprese che, con la propria infrastruttura di rete, posano cavi verso immobili. I diritti ed obblighi implicati concernono la costruzione fisica della rete e non vi è ragione per cui, a tale proposito, le imprese che costruiscono reti ma non offrono servizi di telecomunicazione debbano essere trattate diversamente da quelle