Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
diffusione e uso di malware (botnet o reti di bot). Nessun altro comportamento illegale può costituire una base per il blocco. Non è pertanto possibile bloccare nomi di dominio .ch o .swiss se vengono usati per reati come la truffa. Il campo di applicazione dell’ar- ticolo 15 segg. ODIn si limita ad attacchi evidenti dal punto di vista tecnico, come la diffusione di malware o il phishing. Si tratta di attacchi che in genere avvengono in maniera automatizzata e ricorrono metodicamente al Domain Name System (DNS): possono quindi essere identificati in maniera obiettiva e senza valutazioni materiali. Solo nel contesto di attacchi tecnici di questo tipo, il gestore del registro .ch o .swiss ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 ODIn può essere autorizzato ad adottare misure che si riferiscono all’uso di un nome di dominio. Questo approccio restrittivo corrisponde a quello dell’organizzazione globale di gestione dei nomi di dominio (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), la quale ritiene che la lotta contro gli abusi da parte degli attori DNS debba limitarsi esclusivamente ai casi di malware, botnet, phishing (con il relativo DNS-Pharming) e di spam, quando quest’ultimo funge da vet- tore per la diffusione di malware o per il phishing.
Dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie dello Stato di diritto, un’estensione del campo di applicazione dell’articolo 15 ODIn ad altri reati per- seguibili penalmente è problematica. Inoltre, tale ampliamento dell’ambito di intervento degli attori del DNS non può trovare posto in un’ordinanza del Consiglio federale come l’ODIn, che per di più è di stampo tecnico e amministrativo. Un ampliamento delle pos- sibilità di intervento va disciplinato a livello di legge formale. Affinché fedpol possa agire in maniera preventiva nel campo delle minacce informatiche, all’articolo 6b è inserita una regolamentazione a livello legale.
Per un blocco ai fini di tale disposizione dovrebbe essere sufficiente il sospetto fondato di potenziale truffa. «Sospetto fondato» significa essere in presenza di una fattispecie in cui si presume una violazione di diritti e vi sono indizi sufficienti che ne dimostrano la probabilità. Si differenzia rispetto a un vago sospetto in quanto occorre una certa probabilità che l’atto sia stato effettivamente commesso. Tale probabilità si basa a sua volta su fatti e indizi che, per esperienza, fanno supporre che è stato commesso un reato. Il sospetto fondato si situa fra una vaga ipotesi e una piena prova. Se l’UFCS riceve indicazioni concrete da parte della polizia o della popolazione in merito all’esi- stenza di numerosi casi analoghi o se, sulla base dell’esperienza dell’UFCS, sussiste il sospetto di un possibile reato, tale sospetto è considerato fondato. In tali casi l’UFCS deve comunicare le informazioni ricevute, provenienti da segnalazioni ai sensi dell’ar- ticolo 73b LSIn, a fedpol e sostenere quest’ultima nella valutazione, in modo che possa inviare la notifica di blocco ai fornitori o ai gestori dei registri interessati (cfr. cpv. 3). Non si tratta di un procedimento penale avviato da fedpol, bensì di un intervento pre- ventivo volto a impedire che la frode abbia luogo. Le presunte forme di frode online vengono perpetrate, nella stragrande maggioranza dei casi, da bande criminali orga- nizzate. In qualità di autorità di polizia competente in materia di criminalità organizzata, fedpol conosce bene le modalità operative di tali bande criminali ed è quindi in grado di analizzare e individuare rapidamente i comportamenti corrispondenti. La sua com- petenza trova però legittimazione anche nel fatto che, in linea di principio, l’intera po- polazione deve essere protetta da tali forme di frode, indipendentemente dal luogo di residenza. La frode commessa deve però ovviamente essere perseguita dalle autorità cantonali preposte. Sulla base dell’articolo 23 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200752 (Codice di procedura penale, CPP), la giurisdizione del
52 RS 312.0