Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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Cpv. 2
Il principio dell’offerta di servizi di telecomunicazione sicuri, ora sancito al capoverso 1, dev’essere sancito e concretizzato anche negli obiettivi derivati di cui al capoverso 2, anche affinché il legislatore e il Consiglio federale possano attivarsi sul piano norma- tivo.
Lett. b
La menzione esplicita della sicurezza delle reti e della protezione dalle minacce infor- matiche alla lettera b si riferisce ad un traffico delle telecomunicazioni privo di interfe- renze. Al contempo occorre però garantire il rispetto dei diritti della personalità degli utenti. Garantire la sicurezza delle telecomunicazioni ha lo scopo di tutelare la popola- zione e l’economia e, di conseguenza, il bene giuridico costituito dall’interesse privato degli utenti dei servizi di telecomunicazione. L’obiettivo di protezione dalle minacce in- formatiche consente e giustifica l’aggiunta di nuovi compiti e obblighi in questo conte- sto. In tale ottica, la Confederazione deve pertanto poter assumere nuovi compiti di tutela dei consumatori. Deve poter ordinare blocchi, in particolare in caso di uso impro- prio di elementi di indirizzo, così da impedire preventivamente, in maniera rapida ed efficace, intenti criminali (cfr. art. 6a e 6b) e tutelare la popolazione da violazioni dei diritti patrimoniali e della personalità.
Vista la necessità di coordinare e armonizzare le disposizioni giuridiche nel settore della sicurezza informatica, il concetto di minaccia informatica nella LTC dovrebbe corrispon- dere alla definizione di cui all’articolo 5 lettera f (in combinato disposto con lett. a e d) LSIn. Si tratta di qualsiasi circostanza o evento che ha il potenziale per dare origine a un incidente informatico, ovvero un evento che, nell’ambito dell’utilizzo di strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, comporti una compromis- sione della riservatezza, della disponibilità o dell’integrità delle informazioni o della trac- ciabilità della loro elaborazione.
Lett. f
Sancire i concetti di resilienza e sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione nell’articolo sullo scopo sottolinea l’importanza della sicurezza nel campo dell’infrastrut- tura e, inoltre, l’indipendenza strutturale e la resilienza informatica della Svizzera.
Sebbene sancire i concetti di rafforzamento della sicurezza e della resilienza vada, in ultima analisi, a vantaggio anche dell’economia e della popolazione, l’obiettivo primario è quello di tutelare il bene giuridico dell’interesse pubblico in materia di sicurezza in- terna ed esterna e, di conseguenza, di proteggere la piazza industriale, economica e finanziaria della Svizzera. La resilienza dell’infrastruttura di telecomunicazione mira, dunque, anche a garantire l’indipendenza strutturale della Svizzera, tenuto conto della situazione geopolitica. Sancire tali principi nell’articolo sullo scopo giustifica e consente sia al legislatore che al Consiglio federale di intervenire a livello normativo anche in questo ambito, prevedendo sia obblighi per gli operatori del mercato sia compiti per la Confederazione.
Di conseguenza, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono adottare misure tec- niche, operative e amministrative per contrastare la manipolazione non autorizzata delle infrastrutture di telecomunicazione con la trasmissione mediante tecniche di tele- comunicazione e altre minacce informatiche, migliorando così la resilienza delle infra- strutture di telecomunicazione (cfr. art. 48a). A tal fine, i fornitori devono utilizzare