Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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sone giuridiche da parte di organi federali come la ComCom e l’UFCOM, a condizione che ciò sia richiesto per l’adempimento dei loro compiti descritti in maniera formale in una legge. In tale contesto, al capoverso 1 si rimanda unicamente all’articolo 13a, il quale disciplina l’elaborazione dei dati necessari all’attuazione e valutazione della legi- slazione sulle telecomunicazioni (circa i compiti nel settore delle telecomunicazioni, cfr. spiegazioni in merito all’art. 13a cpv. 1). In quanto soggetti incaricati di svolgere un compito pubblico per conto della Confederazione, gli incaricati ai sensi della presente legge sono equiparati agli organi federali (cfr. art. 5 lett. i LPD).
Per la divulgazione dei dati relativi a persone giuridiche, gli organi federali devono di- sporre di una base giuridica (cfr. art. 57s cpv. 1 LOGA), motivo per cui si rimanda all’ar- ticolo 13b. Di conseguenza, la ComCom, l’UFCOM e gli incaricati possono divulgare dati di persone giuridiche sulla base di un fondamento giuridico sufficiente.
I dati personali delle persone giuridiche comprendono in particolare informazioni rela- tive alle imprese di telecomunicazione (dati di registrazione, informazioni finanziarie, contratti di interconnessione), i dati tariffari e i servizi offerti ai consumatori, i dati relativi alle prestazioni delle reti e dei servizi (qualità del servizio, disponibilità), nonché infor- mazioni sui servizi oggetto di reclamo (tipo di servizio, dettagli del reclamo) e altro. Questi dati non sono considerati degni di particolare protezione.
Sezione 3: Comunicazione d’emergenza
A causa della riorganizzazione delle disposizioni in materia di comunicazioni di emer- genza, è previsto un nuovo titolo di sezione denominato «Comunicazione d’emer- genza» che consentirà di inserire meglio tale sezione nella struttura della LTC.
Art. 20 Princìpi
Il servizio di chiamata d’emergenza è oggi inteso come servizio dei fornitori del servizio telefonico pubblico che permetta agli utenti di contattare la centrale d’allarme compe- tente in situazioni di pericolo per l’integrità fisica, la vita, la salute o la proprietà tramite una chiamata vocale. Con l’introduzione a livello di ordinanza dell’accesso tramite testo in tempo reale (Real Time Text, RTT; cfr. art. 28a cpv. 6 OST [approvato, non ancora in vigore al momento dell’apertura della procedura di consultazione]), il quale deve es- sere garantito dai concessionari di telefonia mobile nell’ambito del servizio telefonico pubblico, si compie un primo passo verso una configurazione moderna e un utilizzo senza barriere dei servizi di emergenza. Al fine di garantire una maggiore flessibilità e rendere l’accesso più adeguato alle esigenze future e più inclusivo, il concetto an- drebbe esteso ad altri possibili mezzi e canali di comunicazione. Si pensi ad esempio alla possibilità di contattare qualcuno tramite messaggi di testo o videochiamate. Ciò è in linea anche con le tendenze a livello internazionale, in particolare con gli intenti dell’UE.
L’articolo 20 intende stabilire, come finora, sia il principio secondo cui i fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire le comunicazioni d’emergenza (tramite telefonia vocale), sia i presupposti in base ai quali il Consiglio federale può estendere le comunicazioni di emergenza ad altri servizi di telecomunicazione e, di conseguenza, ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione. Ciò corrisponde alla normativa vigente, il cui principio viene ripreso senza modifiche.