Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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Lett. b

Poiché in futuro l’UFCOM deve poter registrare anche altri attori del mercato, su richie- sta deve anche poter rilasciare informazioni sui servizi forniti e messi a disposizione da tali attori, a condizione che ciò non sia in contrasto con interessi pubblici o privati pre- ponderanti. Le informazioni relative all’offerta di servizi possono comprendere anche gli impianti di telecomunicazione offerti o gestiti da un determinato attore o la tecnologia offerta (ad es. fibra ottica, servizi satellitari, ecc.).

Lett. c

Le sanzioni amministrative menzionate alla lettera c si riferiscono in particolare alle mi- sure previste ai sensi degli articoli 58 e 60 LTC. Il tenore della disposizione è adeguato alla definizione legale dell’articolo 5 lettera c n. 5 della legge federale del 25 settem- bre 202053 sulla protezione dei dati (LPD), cui fa riferimento la disposizione.

Le modifiche alle lettere a-c non consentono di divulgare informazioni ulteriori che esu- lano da quanto consentito in base al diritto vigente.

Cpv. 3

Il capoverso 3 della disposizione vigente è abrogato poiché non è mai stato applicato sinora (non vi è stato alcun bisogno concreto) e, peraltro, solleva questioni delicate relative alle garanzie procedurali e ai diritti delle parti.

Art. 13a Elaborazione dei dati

Per quanto attiene a una regolamentazione adeguata dell’elaborazione di dati perso- nali, soprattutto sul piano terminologico, la legislazione sulle telecomunicazioni vigente non coincide più con la LPD. Il campo di applicazione della LPD non si estende più, peraltro, ai dati delle persone giuridiche. La loro elaborazione è oggi disciplinata dalla legge federale del 21 marzo 199754 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione (LOGA). Occorre quindi adeguare gli articoli 13a e 13b alle disposizioni della LPD e introdurre un nuovo articolo 13c in merito all’elaborazione di dati di persone giuridi- che.

Cpv. 1

La legislazione sulle telecomunicazioni non contiene un elenco esteso dei dati perso- nali che possono essere elaborati dalle autorità competenti. I dati che possono essere trattati sono determinati in base ai rispettivi compiti legali della ComCom, dell’UFCOM e dei delegati, secondo quanto previsto dalla legislazione sulle telecomunicazioni. Se- condo il diritto in materia di protezione dei dati, la base giuridica è sufficiente quando l’elaborazione dei dati deriva direttamente dal compito previsto dalla legge, è necessa- ria a tal fine e il rischio di una violazione dei diritti fondamentali è minimo55.

Oltre alla ComCom e all’UFCOM, ora anche gli incaricati designati nel diritto delle tele- comunicazioni possono essere menzionati in maniera esplicita per concedere loro una base giuridica per il trattamento di dati personali. Sono considerate un organo federale

53RS 235.1

54 RS 172.010

55 Ufficio federale di giustizia (2024), cap. 3.1.1, pag. 15.