Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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ai sensi dell’articolo 5 lettera i LPD le autorità o i servizi della Confederazione o le per- sone cui sono affidati compiti federali pubblici. Con il completamento dell’articolo 13a LTC proposto, viene creata una base giuridica esplicita che garantisca chiaramente, dal punto di vista giuridico, la delega e l’elaborazione dei dati da parte degli incaricati designati nella legislazione sulle telecomunicazioni. Ad esempio, la fondazione SWITCH è incaricata di gestire il registro del nome di dominio .ch (cfr. art. 28a). L’or- gano di conciliazione menzionato all’articolo 12c interviene in caso di controversie fra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto (cfr. art. 12c LTC in combinato disposto con l’art. 42 segg. OST). Al fine di garantire la corretta esecu- zione degli incarichi relativi a tale funzione pubblica, i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali devono essere autorizzati per legge (cfr. art. 34 cpv. 1 e 5 lett. i LPD).

Possono espressamente essere elaborati solo i dati personali indispensabili per l’adempimento del compito in materia di diritto delle telecomunicazioni in questione; qualsiasi elaborazione che esula da tale sfera è vietata.

Alcune decisioni dell’UFCOM potrebbero inoltre essere adottate sotto forma di deci- sione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 4 LPD. Come previ- sto nella LPD, designa in questo modo tali decisioni affinché le persone interessate riconoscano che non emanano da una persona fisica (principio della trasparenza). Poi- ché tale situazione è coperta dalla LPD e le decisioni dell’UFCOM non possono, in linea di principio, ingerire eccessivamente nei diritti fondamentali in materia di protezione dei dati delle persone in questione, non deve essere disciplinata in maniera specifica e formale all’interno della LTC.

Art. 13b Assistenza amministrativa e giudiziaria

L’articolo 13b precisa a quali condizioni le autorità competenti – ComCom, UFCOM o incaricati di svolgere compiti – possono trasmettere dati ad altre autorità in Svizzera e all’estero nell’ambito dell’assistenza giudiziaria (cfr. cpv. 1–3). Sono considerate auto- rità svizzere in tal senso in particolare la Centrale nazionale d’allarme (cfr. art. 96 cpv. 2 OST), l’Ufficio federale di statistica (cfr. art. 97 cpv. 3 OST; art. 51 lett. c ODIn), l’Istituto federale della proprietà intellettuale e le camere di commercio cantonali (cfr. art. 51 lett. c ODIn). Non è escluso che debbano essere trasmessi dati anche ad altre autorità. Questa disposizione vale anche per una trasmissione di dati fra la ComCom, l’UFCOM e gli incaricati designati.

Questa disposizione consente unicamente la trasmissione di dati personali raccolti nell’ambito dell’articolo 13a dall’UFCOM, dalla ComCom e dagli incaricati nell’ambito dell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla legislazione sulle telecomunicazioni. Con l’adeguamento dell’articolo in base alla nuova terminologia della LPD, è ora pos- sibile anche lo scambio di dati particolarmente sensibili e dei risultati delle attività di profilazione svolte nell’ambito della legge in oggetto (cfr. art. 30a cpv. 4 e 48d cpv. 5 LTC). I dettagli relativi alla comunicazione di dati personali degni di particolare prote- zione nell’ambito dell’assistenza amministrativa rimangono così sanciti con chiarezza.

Art. 13c Elaborazione e comunicazione di dati di persone giuridiche

Se le persone coinvolte sono persone giuridiche, l’elaborazione dei relativi dati non sottostà più alla LPD (cfr. art. 2 cpv. 1 LPD), in quanto tale legge protegge esclusiva- mente i dati delle persone fisiche. L’articolo 57r capoverso 1 LOGA, entrato in vigore il 1° settembre 2023, crea una base giuridica generale per l’elaborazione di dati di per-