Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
Tribunale federale è esclusa per i reati in materia di frode, e tale situazione non do- vrebbe subire modifiche nemmeno a seguito di questo nuovo incarico affidato a fedpol.
Cpv. 3
L’UFCS riceve segnalazioni in merito a minacce informatiche ai sensi dell’articolo 73b LISn e le approfondisce. L’UFCS dovrà quindi mettere tali segnalazioni a disposizione di fedpol e fornire assistenza a fedpol nella valutazione di questi casi. In caso di fondato sospetto di una presunta frode, fedpol deve poter richiedere tempestivamente un blocco al fornitore di servizi di telecomunicazione o al gestore del registro interessato.
Cpv. 4
Poiché il blocco avviene unicamente in caso di sospetto fondato, può durare al mas- simo cinque giorni, dopodiché occorre rivolgersi al Ministero pubblico o al Tribunale, che nell’ambito delle rispettive competenze in qualità di autorità di perseguimento pe- nale possono ordinare un blocco prolungato al fornitore di servizi di telecomunicazione in questione (per i numeri di telefono) o al gestore del registro (per i nomi di dominio). Ciò è necessario per ragioni legate allo Stato di diritto e alla separazione dei poteri. Inoltre il Ministero pubblico o il Tribunale possono, sino al termine di un eventuale pro- cedimento penale, disporre il blocco dei numeri di telefono o nomi di dominio in que- stione.
Cpv. 5
In caso di blocco dei numeri di telefono, le autorità competenti devono inoltre garantire che non venga effettuato alcun blocco qualora il numero in questione sia oggetto di un mandato di sorveglianza da parte del Servizio SCPT. Se ne assicurano, nella misura in cui siano a conoscenza del monitoraggio in corso. In tali casi viene consultato il Ser- vizio SCPT.
Art. 13 Informazione da parte dell’UFCOM
Cpv. 1
Lett. a
La revisione di legge introduce una possibilità di registrazione ampliata (cfr. art. 4) e un obbligo di annuncio per determinati attori del mercato (cfr. art. 4a). Le nuove disposi- zioni si estendono in particolare ai proprietari ed esercenti di impianti di telecomunica- zione menzionati all’articolo 4 capoverso 3 nonché all’articolo 4a. L’articolo 13 tiene conto di questo sviluppo ulteriore e aggiunge alla disposizione già esistente gli attori supplementari. Non cambia nulla al principio che l’informazione possa essere rilasciata soltanto se ciò non è contrario a interessi pubblici o privati preponderanti. Non rientrano nel diritto di accesso le informazioni relative a fornitori e ai loro impianti di telecomuni- cazione e dispositivi ai sensi dell’articolo 32a (disturbatori di frequenze) e 32b (appa- recchi elettronici speciali). A tale proposito sussistono motivi di interesse pubblico a tutela della sicurezza che ostacolano la divulgazione di informazioni su tali impianti. Dal punto di vista materiale, l’informazione di cui alla lettera a rimane, come nel diritto vi- gente, limitata a nome e indirizzo.