Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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CDDGP97, interesserebbe anch'essa i circa 100 fornitori di servizi di telefonia e po- trebbe comportare costi una tantum pari a 32,5 milioni di franchi e costi ricorrenti annui per un totale di circa 4,9 milioni di franchi. Ogni fornitore dovrebbe sostenere in parti- colare i costi del software per il collegamento con i rispettivi partner delle centrali dei servizi d'emergenza.

Al momento non si delineano opportunità per sgravare le aziende in altre aree legate alla comunicazione d'emergenza. La normativa vigente si basa in gran parte su stan- dard internazionali. Deve funzionare anche per i turisti e i viaggiatori d'affari internazio- nali che utilizzano dispositivi e provider stranieri.

Integrazione degli articoli 32a, 32b, 34 e 34a e 52 e degli articoli 3, 21, 22 e 26b LIE

L'obbligo imposto ai fornitori, proprietari ed esercenti di impianti di telecomunicazione destinati alla fornitura di servizi di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 34 capo- verso 1, di mettere a disposizione tutte le informazioni tecniche rilevanti relative all'im- pianto in questione consentirà di individuare in modo più mirato, e quindi di eliminare, i disturbi sporadici ricorrenti (soprattutto causati da antenne adattive) segnalati all'UFCOM dai fornitori, proprietari ed esercenti di impianti di telecomunicazione desti- nati alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Vi è da attendersi che ciò comporti alcuni costi per i fornitori, proprietari ed esercenti di impianti di telecomunicazione de- stinati alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Tuttavia, tali costi dovrebbero rima- nere entro limiti ragionevoli, poiché i dati tecnici rilevanti richiesti dovrebbero essere già disponibili. Inoltre, tale obbligo va anche a diretto vantaggio dei fornitori, proprietari ed esercenti di impianti di telecomunicazione destinati alla fornitura di servizi di telecomu- nicazione. Non si può escludere che siano loro stessi responsabili dei disturbi.

L'aggiunta dell'articolo 52 capoverso 1 lettera j consente di aumentare l'efficacia della sorveglianza del mercato. Viene reintrodotta la possibilità di applicare sanzioni in caso di interferenze causate da impianti e dispositivi di telecomunicazione diversi da quelli destinati a tale scopo.

Aggiunta all'articolo 48a e nuovi articoli 48b e 48c

La maggior parte delle misure previste nell'ambito della sicurezza e della resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione riguardano i tre principali fornitori di servizi di telecomunicazione (Swisscom, Sunrise e Salt). Il requisito relativo alla strategia multifornitore dovrebbe rappresentare la misura più costosa: in alcuni casi si tratterebbe di ridurre la dipendenza da un singolo produttore, ma non è possibile quantificarne i costi. Sarà determinante il costo che comporterà il cambio di produttore o il passaggio ad almeno due produttori. Anche il vantaggio che ne deriva non può essere quantificato con un dispendio ragionevole. I fornitori modernizzano e mettono in sicurezza le loro reti nel proprio interesse e a proprie spese, per cui è prevedibile che vi sarà una quota considerevole di costi inevitabili. Esistono inoltre diversi requisiti di sicurezza a livello internazionale (ad es. «pacchetto di strumenti per la sicurezza del 5G» dell'UE98). Di conseguenza, dovrebbe esserci accettazione da parte del settore.

Le altre misure sono di minore importanza e potrebbero interessare alcune centinaia di fornitori di servizi di telecomunicazione in Svizzera. La maggior parte di questi forni- tori soddisfa già i requisiti operativi e di sicurezza, per loro le conseguenze economiche

97 DATEC e CDDGP (2022)

98 UE (2020)