Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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del 13 novembre 198586 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

4.2.6 Legge del 17 dicembre 199387 sul libero passaggio (LFLP)

Art. 2 cpv. 1quater

L’articolo 2 capoverso 1bisLFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 2010, ha lo scopo di permettere agli assicurati di ricevere una prestazione d’uscita quando cambiano datore di lavoro e dunque istituto di previdenza dopo il raggiungimento dell’età minima di pen sionamento stabilita dal loro istituto ma prima dell’età di riferimento prevista dal rego lamento. Questa disposizione è stata introdotta, poiché gli assicurati, in particolare in caso di licenziamento, erano costretti a riscuotere le loro prestazioni di vecchiaia, se il regolamento del loro istituto di previdenza lo prevedeva, e questo anche nel caso in cui avessero trovato un nuovo posto di lavoro. Si trattava di una regolamentazione che discriminava questi lavoratori e non li incentivava a intraprendere una nuova attività lucrativa. La nuova disposizione ha permesso di dare agli assicurati, e non più agli istituti di previdenza, la possibilità di scegliere se riscuotere o meno le prestazioni di vecchiaia.

Tuttavia questa disposizione si applica soltanto ai casi di libero passaggio insorti fino al compimento dei 65 anni. Se il legislatore intende dare agli assicurati che proseguono l’attività lucrativa dopo i 65 anni la possibilità di trasferire la loro prestazione d’uscita, è necessario introdurre una nuova disposizione parallela all’articolo 2 capoverso 1bis LFLP.

Il presente nuovo capoverso darà agli assicurati che cambiano datore di lavoro e quindi istituto di previdenza dopo aver raggiunto l’età di riferimento regolamentare la possibi lità di trasferire la loro prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza e, se lo desi derano, di continuare a pagare i contributi presso questo istituto (v. commento all’art. 33b). È quindi più logico che la prestazione d’uscita sia integralmente trasferita al nuovo istituto di previdenza. La possibilità di trasferire la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza e di differire la riscossione delle prestazioni di vecchiaia è giustificata anche nel caso in cui l’assicurato non desideri continuare a pagare contributi presso il nuovo istituto. Sarà così il nuovo istituto di previdenza a versare le prestazioni di vecchiaia al momento della cessazione dell’attività lucrativa, o anche prima, ma al più tardi al compimento dei 70 anni. Il nuovo istituto di previdenza verserà dunque le prestazioni di vecchiaia sia nel caso in cui l’assicurato continui a pagare i contributi che in caso di semplice differimento della riscossione delle prestazioni. Come risulta dal tenore della disposizione, il trasferimento della prestazione d’uscita sarà possibile sol tanto se l’assicurato continua a esercitare un’attività lucrativa. Per continuazione dell’at tività lucrativa si intende che non vi dovrà essere alcuna interruzione nel passaggio dal precedente al nuovo datore di lavoro, cioè che la nuova attività dovrà iniziare immedia tamente dopo la cessazione di quella precedente. Si tratta della stessa logica applica bile al vigente articolo 2 capoverso 1bisLFLP. Questa limitazione è giustificata dalla

86 RS 831.461.3

87 RS 831.42