Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo
necessità di evitare incertezze giuridiche, in quanto ci si dovrebbe porre la questione della durata massima tollerabile del periodo senza attività lucrativa. Il principio è che alla cessazione dell’attività lucrativa le prestazioni di vecchiaia devono essere versate. Di conseguenza, la prestazione d’uscita potrà essere trasferita soltanto se non vi sarà alcuna interruzione dell’attività lucrativa.
Esempio: un assicurato lavora fino a 65 anni presso il datore di lavoro A. Presso l’isti tuto di previdenza di A dispone di un avere di previdenza di 250 000 franchi. L’assicu rato inizia a lavorare presso il datore di lavoro B immediatamente dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro A. Ha quindi due possibilità: la prima è riscuotere le prestazioni di vecchiaia dell’istituto di previdenza di A in aggiunta al salario versato da B, la seconda è trasferire l’avere di 250 000 franchi dal precedente istituto di previdenza al nuovo istituto. Presso quest’ultimo può decidere se conservare i 250 000 franchi e differire la riscossione delle prestazioni oppure continuare a versare contributi per alimentare l’avere di previdenza fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.
4.2.7 Legge del 25 settembre 195288 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Art. 27 cpv. 3
La disposizione vigente rinvia alle disposizioni della LAVS sulla riscossione dei contri buti, che sono applicabili per analogia nell’ordinamento delle indennità di perdita di gua dagno. In futuro nell’elenco figurerà anche il nuovo articolo 13a LAVS, che disciplina l’assunzione del pagamento dei contributi da parte di terzi (ditte che offrono servizi di payrolling) su incarico del datore di lavoro e i relativi obblighi d’informazione. Con l’ag giunta di questo rinvio nel presente capoverso, la nuova regolamentazione si appli cherà anche all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. A questo proposito si rinvia al commento all’articolo 13a AP-LAVS. In virtù del rinvio nel vigente articolo 21 capoverso 2 lettera e LIPG, anche le modifiche relative all’affiliazione alle casse appor tate nell’articolo 64 AP-LAVS saranno applicabili all’ordinamento delle indennità di per dita di guadagno.
L’articolo 13a AP-LAVS non disciplina il rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e il terzo per quanto riguarda il versamento dei salari e delle eventuali prestazioni in caso di perdita di guadagno. Se tra le due parti sussiste un rapporto fiduciario, questo av viene secondo le disposizioni di diritto del mandato dell’articolo 394 segg. del Codice delle obbligazioni. In base a queste disposizioni, il datore di lavoro può pertanto incari care il terzo di versare in suo nome prestazioni in caso di perdita di guadagno. In ogni caso, in virtù dei nuovi obblighi d’informazione di cui all’articolo 13a AP-LAVS, il datore di lavoro e il terzo saranno tenuti a informare la cassa di compensazione del loro rap porto contrattuale.
88 RS 834.1