Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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sono impiegati in quel momento) conformemente all’articolo 33b. Potranno però far so spendere il versamento della rendita di vecchiaia anche se riprenderanno l’attività lu crativa senza riaffiliarsi a un istituto di previdenza.
L’avere di previdenza disponibile al momento della sospensione del versamento della rendita di vecchiaia resterà depositato presso l’istituto di previdenza che versava la rendita. Ciò è giustificato dal fatto che sarà poi questo istituto a dover nuovamente versare la rendita quando l’assicurato ne farà richiesta, cesserà l’attività lucrativa o compirà i 70 anni. Questo avere non potrà in nessun caso essere trasferito a un even tuale nuovo istituto di previdenza presso cui l’assicurato versi nuovamente contributi. Infatti, l’avere in questione non è più una prestazione d’uscita, dato che l’evento assi curato (vecchiaia) si è già realizzato.
Cpv. 2: gli assicurati che faranno sospendere il versamento della rendita di vecchiaia dovranno beneficiare della massima flessibilità possibile. Se vorranno chiedere la ri presa del versamento della rendita di vecchiaia mentre lavorano ancora, dovranno avere in qualsiasi momento la possibilità di farlo, il che sarà garantito dalla presente disposizione.
Gli istituti di previdenza dovranno prevedere una disposizione che stabilisca il termine di preavviso per la richiesta di sospensione del versamento della rendita e per la ripresa del versamento. Nel caso della sospensione, questo darà loro il tempo necessario per interrompere il processo di versamento della rendita. Nel caso della ripresa, una tale disposizione sarà necessaria per permettere all’assicurato di pianificare la riscossione delle proprie prestazioni e all’istituto di previdenza di calcolare l’importo della rendita di vecchiaia da versare.
Cpv. 3: le persone che chiederanno la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia non beneficeranno di una garanzia dei diritti acquisiti. Non potranno dunque rivendicare una rendita di vecchiaia d’importo almeno pari a quella riscossa in prece denza. Questa disposizione è giustificata dal fatto che durante il periodo di interruzione potrebbe accadere che gli istituti di previdenza debbano modificare i loro parametri tecnici. Tuttavia, gli istituti di previdenza avranno la possibilità di garantire i diritti acqui siti a questa categoria di assicurati introducendo una disposizione regolamentare spe cifica in tal senso. Nella pratica la presente disposizione avrà poche ripercussioni ne gative sugli assicurati. In generale, gli istituti di previdenza offriranno rendite d’importo almeno pari se non superiore ai loro assicurati al momento della ripresa del versamento della rendita di vecchiaia.
Cpv. 4: la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia è un caso particolare. Occorre pertanto prevedere una disposizione specifica concernente i riscatti. Gli assi curati che faranno uso di questa possibilità non potranno più effettuare riscatti per mi gliorare le proprie prestazioni. Questo divieto concernerà sia l’istituto di previdenza che ha sospeso il versamento della rendita di vecchiaia sia l’eventuale istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro cui l’assicurato versi contributi conformemente all’arti colo 33b. Nel caso dell’istituto di previdenza che ha sospeso il versamento della ren dita, l’evento assicurato (vecchiaia) si sarà già realizzato e saranno già state versate prestazioni di vecchiaia. Per quanto riguarda l’eventuale nuovo istituto di previdenza,