Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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Disposizioni transitorie della modifica del ...
(AVS 2030)
Cpv. 1: l’aumento dell’età minima di pensionamento da 58 a 63 anni è un cambiamento notevole. Questo significa che gli assicurati che hanno già preso provvedimenti per andare in pensione prima del compimento dei 63 anni, per esempio effettuando acqui sti supplementari secondo l’articolo 1b OPP 2 in vista del pensionamento anticipato, dovrebbero lavorare più a lungo di quanto previsto. Per attenuare le ripercussioni di questo aumento, occorrerà prevedere una disposizione transitoria che dia agli istituti di previdenza il tempo necessario per adeguare le proprie disposizioni regolamentari e soprattutto permetta agli assicurati vicini al pensionamento di andare in pensione prima dei 63 anni, evitando loro di subire in misura eccessiva le ripercussioni della modifica di legge. Sarà pertanto accordato un periodo transitorio di dieci anni. Questo permet terà agli assicurati che sono vicini al pensionamento e hanno già pianificato l’uscita dal mondo del lavoro di realizzare il loro progetto. Inoltre, gli istituti di previdenza avranno il tempo di modificare i loro regolamenti e adeguare i loro piani di previdenza, se lo riterranno necessario. Dovranno in particolare stabilire la cadenza con cui intendono aumentare l’età minima di pensionamento durante il periodo transitorio per passare dalla età minima prevista in quel momento dal loro regolamento alla nuova età minima di 63 anni. Senza disposizione transitoria potrebbero venirsi a creare situazioni indesi derate. Un assicurato nato soltanto qualche mese dopo un suo collega di lavoro, ma nell’anno seguente, potrebbe dover lavorare cinque anni in più, il che causerebbe una disparità di trattamento scioccante per il diretto interessato. Se l’età minima di pensio namento fosse aumentata senza periodo transitorio, si correrebbe il rischio di una mas siccia ondata di pensionamenti anticipati poco prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Dato che l’aumento dell’età minima di pensionamento da 58 a 63 anni è un cambiamento notevole, un periodo transitorio di dieci anni appare ragio nevole.
Cpv. 2: durante il periodo transitorio, è possibile che una parte degli assicurati rag giunga l’età minima di pensionamento regolamentare del proprio istituto di previdenza ma continui a lavorare e, quindi, non vada subito in pensione. Se in questo periodo l’istituto di previdenza aumentasse rapidamente l’età minima di pensionamento rego lamentare o se questi assicurati lavorassero ancora dopo la fine del periodo transitorio, essi potrebbero vedersi privati, durante un certo periodo, della possibilità di andare in pensione e riscuotere le prestazioni di vecchiaia. La presente disposizione ha lo scopo di evitare tali situazioni e fare in modo che gli assicurati che non sono andati in pensione e non hanno riscosso prestazioni di vecchiaia, benché ne avessero la possibilità, non siano successivamente impossibilitati a farlo per un certo periodo, perché nel frattempo il regolamento del loro istituto di previdenza o la legge ha fissato una nuova età minima di pensionamento che queste persone non hanno ancora raggiunto.
Nel quadro dell’aumento dell’età minima di pensionamento, che interesserà anche il libero passaggio e la previdenza vincolata, saranno inoltre introdotte disposizioni tran sitorie nell’ordinanza del 3 ottobre 199485 sul libero passaggio (OLP) e nell’ordinanza