Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo

per i riscatti si dovrebbe tenere conto sia delle prestazioni di vecchiaia già riscosse che dell’avere di previdenza depositato presso l’istituto di previdenza che ha sospeso il ver samento della rendita. La determinazione dell’importo esatto di questo avere sarebbe troppo complicata. È pertanto giustificato non permettere più agli assicurati di effettuare riscatti.

Cpv. 5: quando una persona riceve una rendita di vecchiaia, le eventuali rendite per superstiti da versare sono calcolate in percentuale della medesima (art. 21 cpv. 2 LPP). Di regola, un assicurato che avrà chiesto la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia avrà diritto a una rendita d’importo più elevato al momento della ripresa del versamento. Occorre pertanto stabilire su quale base debbano essere calcolate le rendite per superstiti eventualmente dovute qualora l’assicurato decedesse durante il periodo di sospensione del versamento. La base per il calcolo di queste eventuali ren dite per superstiti sarà l’importo della rendita di vecchiaia che avrebbe dovuto essere versato se l’assicurato avesse chiesto la ripresa del versamento della medesima al momento del suo decesso. Se l’assicurato non ha superstiti aventi diritto a rendite per superstiti, sarà il regolamento dell’istituto di previdenza a determinare se vi siano be neficiari che hanno diritto a un capitale in caso di decesso (art. 20a LPP).

Cpv. 6: i regolamenti degli istituti di previdenza possono prevedere la possibilità per gli assicurati di prelevare la totalità o una parte dell’avere di vecchiaia sotto forma di capi tale. Gli importi prelevati sotto forma di capitale escono definitivamente dal sistema della previdenza e le imposte dovute sui medesimi devono essere pagate. Questi im porti non possono pertanto essere reimmessi nel sistema del 2° pilastro. L’introduzione di una disposizione specifica al riguardo consentirà di chiarire questa questione. La parte del capitale di previdenza riscossa presso l’istituto di previdenza non potrà per tanto essere riversata a quest’ultimo in caso di sospensione del versamento della ren dita di vecchiaia.

Cpv. 7: è possibile che l’assicurato divorzi durante il periodo di sospensione del versa mento della rendita di vecchiaia. Occorre pertanto stabilire quale importo della rendita debba fungere da base per la ripartizione tra gli ex coniugi. Gli istituti di previdenza dovranno calcolare l’importo della rendita di vecchiaia che l’assicurato avrebbe perce pito se il versamento fosse ripreso il giorno del promovimento della procedura di divor zio. Quando questo importo sarà noto, il giudice determinerà la parte di rendita da as segnargli e questa sarà trasformata in una rendita vitalizia (cfr. art. 124a CC).

Art. 49 cpv. 2 n. 2 e 2a

Il capoverso vigente elenca le disposizioni applicabili anche alla previdenza più estesa proposta dagli istituti di previdenza con prestazioni integrate. Il numero 2 va modificato, affinché vi sia menzionato il nuovo articolo 13 capoverso 3 (v. commento all’art. 89a cpv. 6 n. 2a CC). Inoltre va aggiunto un nuovo numero 2a, poiché la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia si applicherà anche agli istituti di previdenza so vraobbligatori.