Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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4.2.8 Legge del 24 marzo 200689 sugli assegni familiari (LAFam)
Art. 12 cpv. 4
La gestione dei salari da parte di terzi concerne in parte anche la legge sugli assegni familiari. Quest’ultima è una legge quadro a livello federale, che delega ai Cantoni in particolare la fissazione dell’importo minimo e l’esecuzione degli assegni familiari (cfr. art. 3 cpv. 2 e 17 LAFam). I Cantoni possono quindi fissare l’importo minimo degli as segni familiari e prevedere assegni di nascita e di adozione cantonali. I contributi per gli assegni familiari sono di norma stabiliti dalle casse di compensazione per assegni familiari e variano a seconda del Cantone e del settore di attività dei membri affiliati. I terzi, che non sono previsti dall’attuale sistema degli assegni familiari, agiscono oggi presumibilmente (e illecitamente) in qualità di datori di lavoro dei lavoratori soggetti all’obbligo contributivo e conteggiano i contributi per gli assegni familiari nel luogo in cui hanno sede. Questo riduce il gettito contributivo nei Cantoni dei datori di lavoro di cui gestiscono i salari e fa sì che i lavoratori aventi diritto ricevano altri assegni familiari o assegni di altro importo rispetto a quelli che riceverebbero se la gestione dei salari fosse effettuata direttamente dal loro datore di lavoro.
Con la soluzione proposta nel presente capoverso, i terzi saranno in futuro tenuti ad applicare ai lavoratori dei datori di lavoro per i quali effettuano i conteggi gli ordinamenti sugli assegni familiari cui sono soggetti questi ultimi. In questo modo si garantirà che i contributi e le prestazioni siano versati conformemente all’ordinamento sugli assegni familiari cui è soggetto il datore di lavoro e non a quello cui è soggetto il terzo.
La legge federale del 20 giugno 195290 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) di sciplina gli assegni familiari per le persone che lavorano nel settore agricolo. Varie di sposizioni della LAFam sono applicabili anche nell’ambito della LAF. Diversamente dalla LAFam, la LAF prevede i medesimi contributi (2 % del salario soggetto all’AVS) e prestazioni identiche a livello nazionale. L’esecuzione della LAF è di competenza delle casse cantonali di compensazione. Hanno diritto alle prestazioni secondo la LAF i la voratori agricoli nonché gli agricoltori e alpigiani indipendenti. Nell’ambito della LAF i terzi agiscono unicamente a titolo fiduciario.
Art. 25 lett. equater
Con il rinvio all’articolo 13a AP-LAVS si garantisce che alle casse di compensazione per assegni familiari siano applicati gli stessi meccanismi di controllo previsti per le casse di compensazione AVS in caso di gestione dei salari da parte di terzi.
89 RS 836.2
90 RS 836.1