Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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prestazioni di vecchiaia, i rimanenti 150 000 franchi rimarranno depositati presso l’isti tuto di previdenza e verranno alimentati con i contributi pagati sul salario residuo, che gli permetteranno di migliorare la sua situazione previdenziale.

Cpv. 4 lett. b: per dare maggiore flessibilità alle persone che continuano a lavorare dopo il compimento dei 65 anni sarà introdotta una nuova disposizione che permetterà loro di non pagare i contributi sull’integralità del loro salario, ma di assicurarne soltanto una parte presso il loro istituto di previdenza. Questo consentirà loro di proseguire il processo di risparmio a fini previdenziali, ma allo stesso tempo di pagare meno contri buti e quindi conseguire un salario netto superiore. Anche questa disposizione po trebbe rappresentare un incentivo a lavorare più a lungo.

Cpv. 5: poiché in futuro gli istituti di previdenza avranno l’obbligo di offrire ai loro assi curati la possibilità di continuare a versare contributi dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, dovranno stabilire nel loro regolamento anche l’aliquota applicabile per il calcolo degli accrediti di vecchiaia fino all’età di 70 anni. Per gli istituti che non lo fa ranno, il Consiglio federale stabilirà l’aliquota nell’ordinanza. Senza la presente ag giunta all’articolo 33b verrebbe a crearsi una lacuna giuridica.

Art. 33c Sospensione del versamento della rendita di vecchiaia dopo l’età di rife rimento

Cpv. 1: per motivare le persone di più di 65 anni a riprendere l’attività lucrativa, gli istituti di previdenza potranno prevedere nel loro regolamento la possibilità per gli assicurati di far sospendere il versamento della rendita di vecchiaia fino alla cessazione dell’atti vità lucrativa. Gli istituti di previdenza non dovranno avere l’obbligo di offrire questa possibilità, poiché la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia è com plessa da attuare, soprattutto sul piano attuariale. Un tale obbligo costringerebbe una parte degli istituti di previdenza a effettuare costosi adeguamenti. Se l’istituto di previ denza offrirà questa possibilità, dovranno poterne beneficiare tutti gli assicurati, a pre scindere dal fatto che esercitino l’attività lucrativa presso il medesimo datore di lavoro o presso un altro datore di lavoro. La sospensione del versamento potrà avvenire a partire dall’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS, a prescindere dal fatto che l’attività lucrativa sia stata ripresa prima o dopo l’età di riferimento. Gli istituti di previdenza dovranno verificare che l’attività lucrativa sia stata effettivamente ripresa. Se l’attività sarà ripresa presso il precedente datore di lavoro, la verifica sarà semplice da effettuare. Se sarà ripresa presso un altro datore di lavoro, spetterà all’assicurato fornire all’istituto di previdenza i necessari documenti di prova. In seguito, l’istituto di previdenza dovrà verificare periodicamente se l’assicurato continui a esercitare l’attività lucrativa. Una verifica annuale appare ragionevole.

La possibilità di far sospendere il versamento della rendita di vecchiaia sussisterà indi pendentemente dal diritto degli assicurati di pagare contributi sul reddito dell’attività lucrativa per migliorare la propria previdenza conformemente all’articolo 33b. Questo significa che gli assicurati potranno far sospendere il versamento della rendita di vec chiaia in base alla presente disposizione e, allo stesso tempo, pagare contributi all’isti tuto di previdenza cui sono affiliati (vale a dire l’istituto del datore di lavoro presso cui