Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 113Fedlex · Rapporto esplicativo
Se nonostante l’aumento dei prezzi il volume dei consumi non si riducesse o lo facesse soltanto in misura marginale, gli introiti dell’IVA crescerebbero. Le stime qui illustrate si limitano alle ripercussioni sulle imposte sul reddito e tralasciano il rimanente 30 per cento rappresentato dai contributi dei datori di lavoro. Si può presumere che i contributi dei datori di lavoro verrebbero ripercossi sui lavoratori in modo graduale. Per questo motivo, nei primi anni dopo l’entrata in vigore della riforma la parte dei contributi parite tici supplementari a carico dei lavoratori dovrebbe essere inferiore all’85 per cento, così come sarebbero più basse le minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito. Al con tempo, nello stesso periodo la parte ripercossa sugli utili aziendali o sui prezzi al con sumo sarebbe leggermente più elevata rispetto al 15 per cento atteso a medio termine.
5.2.4 Maggiori spese per il personale dovute all’aumento dei contributi AVS
Un aumento dei tassi di contribuzione secondo la variante 3b genererebbe maggiori uscite per la Confederazione quale datore di lavoro. I contributi paritetici sono assunti per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. Sul fronte delle uscite per il personale, un aumento dei tassi di contribuzione genererebbe uscite supplementari per la Confederazione per circa 5 milioni di franchi nel 2026, che aumenterebbero negli anni successivi di pari passo con la crescita della massa salariale. Partendo dall’ipotesi esposta nel numero precedente, secondo cui a medio termine il 70 per cento dei con tributi dei datori di lavoro supplementari verrebbe ripercosso sui lavoratori, le maggiori uscite per la Confederazione ammonterebbero a 2 milioni di franchi.
5.2.5 Aumento dell’età minima nel 2° pilastro
L’aumento dell’età minima per il prelievo di capitale nel 2° pilastro e nel pilastro 3a dagli attuali 58 a 63 anni comporterebbe presumibilmente maggiori entrate derivanti dalle imposte sul reddito sulle prestazioni in capitale per la Confederazione e i Cantoni. A causa della mancanza di dati, non è possibile quantificare queste maggiori entrate. Per quanto concerne i prelievi di capitale nel pilastro 3a si ipotizzano maggiori entrate do vute al fatto che di regola questi sarebbero distribuiti su due anni invece dei cinque at tuali, con una conseguente minore interruzione della progressione fiscale. Per questo motivo, gli importi di ciascun prelievo sarebbero più elevati e in molti casi si situereb bero a un livello di progressione più alto. Attualmente soltanto le persone con più conti del pilastro 3a possono distribuire su diversi anni il prelievo di capitale di questo pila stro. In futuro, in seguito all’accoglimento della mozione 24.3067 Consentire la riscos sione parziale dei fondi previdenziali, questa possibilità sarà estesa a tutti. Anche per quanto concerne la riscossione delle prestazioni del 2° pilastro, il ridotto potenziale d’in terruzione della progressione genererebbe presumibilmente maggiori entrate derivanti dalle imposte sul reddito. Nel 2° pilastro, tuttavia, l’effetto sarebbe notevolmente minore rispetto a quello previsto nel pilastro 3a, poiché la riscossione delle prestazioni è legata alla cessazione dell’attività lucrativa e il prelievo di capitale può essere ottimizzato sol tanto in misura limitata dal punto di vista fiscale.