Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo

Con la normativa proposta, le autorità fiscali sarebbero tenute ad annunciare d’ufficio alle casse di compensazione tutti gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo che non conseguono alcun reddito da attività lucrativa. Una tale comunicazione è peraltro già prevista, in forma analoga, per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente (art. 9 cpv. 3 LAVS) ed è ormai consolidata. Si tratta di far sì che le persone tenute a pagare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa possano limitare il rischio di lacune contributive derivanti dalla loro inadempienza dell’obbligo di annunciarsi alla cassa di compensazione competente. Questa nuova misura, la cui attuazione sarebbe delegata alle autorità fiscali, si limiterebbe essenzialmente alla comunicazione alle casse di compensazione dell’esistenza delle persone potenzialmente interessate. Le casse di compensazione non possono infatti individuare autonomamente tutte le per sone senza attività lucrativa tenute a pagare contributi, se queste hanno omesso di annunciarsi presso di esse. Per attuare la misura in questione, le autorità fiscali non avrebbero bisogno di alcun elemento supplementare rispetto ai dati già in loro pos sesso nell’ambito della propria attività. Le casse di compensazione potrebbero quindi contattare le persone interessate per regolarizzare la loro situazione.

Le ripercussioni delle lacune contributive dipendono dalla situazione nel singolo caso. Non è dunque possibile quantificare gli effetti delle misure tese a evitare tali lacune.

3.1.1.6 Agevolazione della gestione dei salari da parte di terzi

Vi è un crescente numero di imprese che propongono la gestione del pagamento dei salari e dei contributi all’AVS per conto del datore di lavoro (imprese di payrolling). Per soddisfare l’esigenza di sgravio amministrativo dei datori di lavoro, occorre disciplinare per legge questa prassi. Ciò permetterebbe di migliorare le possibilità di controllo e di ridurre i rischi relativi all’incasso e all’elusione dell’obbligo contributivo.

La misura proposta non avrebbe ripercussioni finanziarie.

3.1.1.7 Ottimizzazione delle disposizioni sull’assoggettamento assicurativo

La crescente globalizzazione richiede un maggior coordinamento tra le assicurazioni sociali svizzere e i vari sistemi esteri di sicurezza sociale. Finora il diritto interno ha potuto tenere conto degli sviluppi internazionali soltanto in modo sporadico; il presente progetto di riforma offre ora la possibilità di rielaborare l’intera normativa relativa all’as soggettamento assicurativo. In particolare, occorre attuare sistematicamente nell’assi curazione obbligatoria il principio del luogo di lavoro, applicato a livello internazionale, e tenere conto dell’attuale realtà economica. La subordinazione al domicilio svizzero si applicherebbe dunque soltanto alle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa in nessuna parte del mondo. In questo modo, in futuro si eviterebbero doppie assicu razioni, il che renderebbe obsoleta la deroga prevista in caso di «doppio onere che non si potrebbe equamente imporre». In tali casi sussisterebbe però la possibilità di conti nuare a essere assicurati a titolo facoltativo. Va mantenuta un’unica deroga al principio del luogo di lavoro, nello specifico per le persone che godono di privilegi e immunità che, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, non sono assoggettate alla legislazione dello Stato accreditatario in virtù delle norme di diritto internazionale. Le disposizioni transitorie previste per questa misura permetterebbero di garantire che le persone finora assicurate all’AVS non debbano uscirne.