Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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assicurati che lavorano tramite piattaforme elettroniche il cui gestore si trova all’estero e, dall’altro, delle persone tenute a pagare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. Per garantire la rilevazione capillare di tutti i contribuenti, occorre rafforzare lo scambio di dati.
Nel suo rapporto sull’impatto dell’economia delle piattaforme sugli enti pubblici, il Con trollo federale delle finanze (CDF) ha constatato che gli strumenti per controllare la riscossione dei contributi AVS e il lavoro nero non sono pensati per le forme di econo mia digitali48. Questo emerge in particolare nei casi in cui i gestori di piattaforme elet troniche hanno sede all’estero. In linea di principio, per i datori di lavoro aventi sede all’estero il diritto vigente non prevede (salvo convenzioni di sicurezza sociale di tenore diverso) né un obbligo di annuncio né un obbligo di pagamento dei contributi. I dipen denti devono annunciarsi e pagare i contributi da sé. Tuttavia, è praticamente impossi bile verificare l’annuncio delle persone che lavorano per piattaforme elettroniche estere. Di conseguenza, sussiste un rischio elevato che i lavoratori non versino contri buti per i redditi in questione. Questo può ridurre la loro protezione assicurativa e com portare distorsioni della concorrenza a discapito dell’economia tradizionale. Occorre pertanto obbligare i gestori di piattaforme elettroniche ad annunciare alle autorità com petenti in materia di assicurazioni sociali le persone che lavorano per loro in Svizzera, a prescindere dal fatto che queste svolgano l’attività a titolo dipendente o indipendente. Le casse di compensazione dovrebbero poi verificare in un secondo momento la qua lificazione dal punto di vista del diritto contributivo. In questo modo, sarebbe possibile garantire in modo capillare il rispetto degli obblighi nei confronti delle assicurazioni so ciali e ridurre il lavoro nero. La misura proposta varrebbe in linea di principio indipen dentemente dalla sede della piattaforma. Poiché i gestori di piattaforme aventi sede in Svizzera sono già tenuti ad annunciare i propri dipendenti, la normativa proposta non comporterebbe alcun obbligo supplementare in tal senso per loro. Tuttavia, ai fini del chiarimento definitivo dello statuto contributivo sarebbero tenute ad annunciare anche persone eventualmente esercitanti un’attività indipendente.
L’obbligo di annuncio è uno strumento incisivo soltanto se le violazioni hanno conse guenze. Le piattaforme aventi sede in Svizzera sono soggette agli obblighi generali previsti per i datori di lavoro dal diritto dell’AVS, ragion per cui in linea di principio l’ob bligo di annuncio non avrebbe alcuna nuova ripercussione pratica nel loro caso. Tali piattaforme sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione e ad annunciare i loro dipendenti e i rispettivi salari. In caso di violazione, sono previste diverse sanzioni (disposizioni penali di cui all’art. 87 segg. LAVS, interessi di mora, tassazione d’ufficio ecc.). Per le piattaforme aventi sede all’estero, in linea di massima non è possibile ricorrere a questi strumenti. Occorre pertanto una misura adeguata a questa situa zione: se fossero rese attente al fatto che il gestore di una piattaforma elettronica non adempie i suoi obblighi o lo fa soltanto in parte, le casse di compensazione potrebbero constatare la violazione dell’obbligo di annuncio mediante decisione. Dopo il suo pas saggio in giudicato, il nome della piattaforma inadempiente sarebbe pubblicato. In que sto modo si farebbe pressione sui gestori affinché adempiano il proprio obbligo di an nuncio legale.
48 CDF, Querschnittsprüfung der Auswirkungen der Plattformökonomie auf die öffentliche Hand, 2022, pag. 5 (in tedesco con riassunto in ita liano).